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La circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 – con cui le Entrate hanno diramato una serie di importanti chiarimenti in merito al regime fiscale del mondo dello sport – si è soffermata, fra l’altro sulle modalità di calcolo del plafond che consente di far rientrare nel regime di cui alla legge n. 398 del 1991 le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro.
Come è noto, i regime fiscale agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991 – che prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi – può essere utilizzato, alle condizioni normativamente stabilite, sia dalle le associazioni sportive dilettantistiche che dalle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002.
Come abbiamo accennato, possono optare per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 398 del 1991 le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro.
Tale criterio vale sia per quelle con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Il periodo d'imposta da prendere come riferimento ai fini del computo del limite di proventi sopra citato sarà quello proprio dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.
Per i soggetti di nuova costituzione l'opzione può essere esercitata qualora detti soggetti ritengano di conseguire nel medesimo periodo d'imposta proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 400.000 euro. Nel caso in cui il primo periodo di gestione dell'ente risulti inferiore all'anno solare, il limite di importo cui far riferimento si determina a stima rapportandolo al detto periodo computato a giorni.
Relativamente all'individuazione delle entrate da computare nel plafond di proventi commerciali ai fini dell'accesso resta fermo che trovano collocazione tutti i proventi costituenti ricavi di cui all'art.85 del TUIR nonché le eventuali sopravvenienze attive di cui al successivo art.88 del medesimo testo unico, relative alle attività commerciali esercitate.
Il DM 18 maggio 1995, al punto 1, dell'allegato E, ha stabilito che nel plafond ai fini dell'accesso al regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991"trovano collocazione tutti i proventi di cui all'art. 53 [ora art. 85] del (…) TUIR (…) conseguiti con l'attività svolta nonché le sopravvenienze attive di cui al successivo art. 55 [ora art. 88 del TUIR], sempreché relative alle attività commerciali esercitate".
Lo stesso decreto, sempre al punto 1, dell'Allegato E, ha stabilito che nel predetto limite di proventi non vanno invece computate:
In base ai medesimi criteri le Entrate escludono dal computo del limite di proventi commerciali ai fini dell'accesso al regime agevolativo anche i proventi rientranti nella previsione agevolativa di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, in quanto anch'essi non concorrono a formare il reddito imponibile di detti enti.
L’Amministrazione finanziaria puntualizza che deve farsi riferimento ai criteri definiti nelle istruzioni contenute nel citato Allegato E del DM 18 maggio 1995 anche con riferimento agli aspetti di seguito indicati: