21 febbraio 2018

Stampati fiscali anno 2017: entro il 28.02 la comunicazione al Fisco

Autore: PASQUALE PIRONE

A fine mese scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte di tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, dei dati delle forniture dei predetti documenti con riferimento allo scorso anno.

A stabilire l’adempimento è l’art. 3 comma 1 DPR n. 404/2001, dove espressamente si legge che “le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati”.

Dunque, con riferimento all’anno 2017 i dati andranno trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

Modalità di trasmissione – L’invio dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline. Per ciascuna fornitura, i soggetti obbligati devono indicare: i propri dati identificativi (codice fiscale, partita IVA, denominazione o cognome, nome e ditta); i dati identificativi del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta); numero degli stampati forniti con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale; il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura; data della fornitura; estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria alla tipografia o al rivenditore.

Per la correzione o integrazione di un file precedentemente inviato è necessaria la trasmissione di un nuovo file, completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel precedente file. Il nuovo invio va effettuato entro il termine di scadenza e sostituisce integralmente il precedente. Nel caso, invece, di scarto del file inviato l’utente deve ripetere l’invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all’avvenuto scarto. Se il nuovo file è correttamente accettato dal sistema informativo dell’Amministrazione, l’invio si considera tempestivo.

Sanzioni - In caso di omessa trasmissione dei dati, si applica la sanzione di cui all’articolo 11 D. Lgs. n. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro) cui è da ritenersi applicabile il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. N. 472/1997.

L’obbligo di annotazione – Si ricorda, infine, che ai sensi del successivo comma 2 art. 3 DPR n. 404/2001, è sancito un preventivo obbligo di annotazione dei dati da trasmettere in un apposito registro. In particolare è stabilito che fino al momento della trasmissione o della comunicazione dei dati relativi a ciascuna fornitura ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti di cui in premessa (tipografie e rivenditori) anteriormente alla consegna degli stampati, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. Tali dati devono essere resi disponibili all'Agenzia delle Entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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