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Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alla possibilità, per gli agenti e rappresentanti di commercio, di beneficiare di una ritenuta d’acconto ridotta sulle provvigioni percepite, purché rispettino specifici requisiti e inviino un’apposita dichiarazione alla ditta mandante entro il 31 dicembre.
Gli agenti e rappresentanti di commercio possono beneficiare di una ritenuta d’acconto ridotta sulle provvigioni percepite, purché rispettino specifici requisiti e inviino un’apposita dichiarazione alla ditta mandante entro il 31 dicembre.
La disciplina di riferimento trae origine dall’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, che impone ai committenti di operare una ritenuta sulle provvigioni corrisposte, normalmente calcolata applicando il 23% (aliquota base IRPEF del primo scaglione) sul 50% dell’importo lordo delle provvigioni, per un’incidenza effettiva dell’11,50%.
Tuttavia, lo stesso articolo prevede che, quando l’agente dimostri di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori esterni, la base imponibile possa essere ridotta al 20% delle provvigioni, con conseguente ritenuta pari al 4,60% dell’ammontare lordo (23% applicato sul 20%).
Calcolo con ritenuta ordinaria
Calcolo con ritenuta ridotta
Risparmio mensile= 1.150 € – 460 € = 690 €
Possono fruire della ritenuta ridotta:
L’elemento essenziale per l’accesso all’agevolazione è l’utilizzo continuativo, per la maggior parte del periodo d’imposta, di dipendenti o di terzi collaboratori impiegati stabilmente nell’attività dell’agente. In alternativa, quando il percipiente si avvale solo di collaboratori esterni, la continuità si presume se le spese per tali prestazioni superano il 30 % delle provvigioni percepite nell’anno precedente.
Sono esclusi dalla ritenuta in commento:
L’agevolazione non si applica automaticamente: per beneficiarne, l’agente ha l’obbligo di trasmettere – via PEC o tramite Raccomandata A/R - alla ditta mandante una dichiarazione sostitutiva - in carta semplice - in cui attesta di utilizzare stabilmente dipendenti o collaboratori.
La dichiarazione, priva di scadenza, rimane efficace fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti e deve essere inviata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si chiede l’applicazione dell’aliquota ridotta.
Quindi entro il 31 dicembre 2025 andrà inviata la dichiarazione per beneficiare della riduzione dal 1° gennaio 2026.
Qualora le condizioni si verifichino o vengano meno nel corso dell’anno, la comunicazione deve pervenire entro quindici giorni dalla data di inizio o di cessazione dell’impiego continuativo di personale.
L’agente ha il dovere di monitorare costantemente il permanere dei requisiti dichiarati e, nell’eventualità di un loro venir meno, deve tempestivamente informare il mandante.
Il mancato adempimento a tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 250 a 2.000 euro.
La predetta sanzione è applicabile anche nel caso in cui la dichiarazione dell’agente o delle altre figure previste sia incompleta o non veritiera.
SPETT.LE
[dati SOC. MANDANTE]
RACCOMANDATA A/R O P.E.C.
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva art. 25-bis DPR 600/1973 per l’applicazione della ritenuta d’acconto ridotta sulle provvigioni
Il/la sottoscritto/a [Cognome e Nome / Denominazione sociale]:
Nato/a a:
Il:
Residente/sede in:
Codice fiscale/Partita IVA:
in qualità di
☐Agente individuale
☐ Amministratore/ legale rappresentante della ditta/società denominata _______________ in _________________, Via - Piazza _____________________n. ___________, avente numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di ___________ , codice fiscale e partita IVA : __________,
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.M. 16.4.1983 e dell’art. 27 del decreto legislativo 175 del 21/11/2014 l'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% dell'imponibile delle provvigioni corrisposte nell’anno XXXX , ed a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.25 bis , comma 2, D.P.R. 600/1973, del D.M. 16/4/1983 e del decreto legislativo 175 del 2014 di avvalersi in via continuativa per lo svolgimento della propria attività, dell'opera di dipendenti e/o di terzi come intesi in dette disposizioni.
La presente dichiarazione sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti che verranno comunicati entro 15 giorni dalla data del cambiamento.
Luogo e data Firma
(prezzi IVA esclusa)