19 dicembre 2025

Agenti e rappresentanti: ritenuta ridotta entro il 31.12.2025

Infostudio n. 49 del 19.12.2025
Autore: Serena Pastore

Gentile Cliente, 

 

con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alla possibilità, per gli agenti e rappresentanti di commercio, di beneficiare di una ritenuta d’acconto ridotta sulle provvigioni percepite, purché rispettino specifici requisiti e inviino un’apposita dichiarazione alla ditta mandante entro il 31 dicembre. 

Premessa

Gli agenti e rappresentanti di commercio possono beneficiare di una ritenuta d’acconto ridotta sulle provvigioni percepite, purché rispettino specifici requisiti e inviino un’apposita dichiarazione alla ditta mandante entro il 31 dicembre. 

La disciplina di riferimento trae origine dall’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, che impone ai committenti di operare una ritenuta sulle provvigioni corrisposte, normalmente calcolata applicando il 23% (aliquota base IRPEF del primo scaglione) sul 50% dell’importo lordo delle provvigioni, per un’incidenza effettiva dell’11,50%. 

Tuttavia, lo stesso articolo prevede che, quando l’agente dimostri di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori esterni, la base imponibile possa essere ridotta al 20% delle provvigioni, con conseguente ritenuta pari al 4,60% dell’ammontare lordo (23% applicato sul 20%). 

  • Provvigioni del mese: 10.000 €
  • Aliquota IRPEF primo scaglione: 23%
  • Ritenuta ordinaria → base imponibile 50%
  • Ritenuta ridotta → base imponibile 20%

Calcolo con ritenuta ordinaria

  • Base imponibile: 50% di 10.000 = 5.000 €
  • Ritenuta: 23% di 5.000 = 1.150 €
  • L’agente riceve 8.850 €

Calcolo con ritenuta ridotta

  • Base imponibile: 20% di 10.000 = 2.000 €
  • Ritenuta: 23% di 2.000 = 460 €
  • L’agente riceve 9.540 €

Risparmio mensile= 1.150 € – 460 € = 690 €

Beneficiari e requisiti

Possono fruire della ritenuta ridotta: 

  • gli agenti individuali, 
  • le società di persone 
  • le società di capitali che esercitano attività di agenzia o rappresentanza, ferme restando alcune esclusioni normative.

L’elemento essenziale per l’accesso all’agevolazione è l’utilizzo continuativo, per la maggior parte del periodo d’imposta, di dipendenti o di terzi collaboratori impiegati stabilmente nell’attività dell’agente. In alternativa, quando il percipiente si avvale solo di collaboratori esterni, la continuità si presume se le spese per tali prestazioni superano il 30 % delle provvigioni percepite nell’anno precedente.

Sono esclusi dalla ritenuta in commento:

  • agenzie di viaggio e turismo,
  • rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone,
  • soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche,
  • aziende ed istituti di credito,
  • società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché' di raccolta e di finanziamento,
  • agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei,
  • agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,
  • mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima,
  • commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame,
  • consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Dichiarazione sostitutiva e termini di invio

L’agevolazione non si applica automaticamente: per beneficiarne, l’agente ha l’obbligo di trasmettere – via PEC o tramite Raccomandata A/R - alla ditta mandante una dichiarazione sostitutiva - in carta semplice - in cui attesta di utilizzare stabilmente dipendenti o collaboratori.

La dichiarazione, priva di scadenza, rimane efficace fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti e deve essere inviata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si chiede l’applicazione dell’aliquota ridotta.

Quindi entro il 31 dicembre 2025 andrà inviata la dichiarazione per beneficiare della riduzione dal 1° gennaio 2026. 

Qualora le condizioni si verifichino o vengano meno nel corso dell’anno, la comunicazione deve pervenire entro quindici giorni dalla data di inizio o di cessazione dell’impiego continuativo di personale.

Obblighi successivi e sanzioni

L’agente ha il dovere di monitorare costantemente il permanere dei requisiti dichiarati e, nell’eventualità di un loro venir meno, deve tempestivamente informare il mandante. 

Il mancato adempimento a tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 250 a 2.000 euro.
 

La predetta sanzione è applicabile anche nel caso in cui la dichiarazione dell’agente o delle altre figure previste sia incompleta o non veritiera.

Fac simile dichiarazione

SPETT.LE

[dati SOC. MANDANTE]

RACCOMANDATA A/R O P.E.C.

 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva art. 25-bis DPR 600/1973 per l’applicazione della ritenuta d’acconto ridotta sulle provvigioni

Il/la sottoscritto/a [Cognome e Nome / Denominazione sociale]: 

Nato/a a: 

Il: 

Residente/sede in: 

Codice fiscale/Partita IVA: 

in qualità di 

☐Agente individuale

☐ Amministratore/ legale rappresentante della ditta/società denominata _______________ in _________________, Via - Piazza  _____________________n. ___________, avente        numero         d'iscrizione    al       Registro        delle          Imprese        di  ___________     , codice fiscale e partita IVA :    __________, 

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.M. 16.4.1983 e dell’art. 27 del decreto legislativo 175 del 21/11/2014 l'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% dell'imponibile delle provvigioni corrisposte nell’anno XXXX , ed a tal fine

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.25 bis , comma 2, D.P.R. 600/1973, del D.M. 16/4/1983 e del decreto legislativo 175 del 2014 di avvalersi in via continuativa per lo svolgimento della propria attività, dell'opera di dipendenti e/o di terzi come intesi in dette disposizioni.

La presente dichiarazione sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti che verranno comunicati entro 15 giorni dalla data del cambiamento.

 

Luogo e data                                                                                                  Firma 

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