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In data 3 giugno è stata resa nota la Risposta n. 178 dall’Amministrazione Finanziaria, nella quale la società fallita Alfa chiede di conoscere il corretto inquadramento degli effetti dell’accordo transattivo perfezionato ai fini di quanto previsto dalla normativa tributaria inerente le imposte indirette. In particolare, chiede se, nel caso in esame, sussistano i presupposti per l’emissione da parte di Beta delle note di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché il trattamento, ai fini IVA e Registro, della somma di euro 300.000,00 versta da Beta in favore del fallimento.
Situazione tra la società fallita Alfa e la società Beta proprietaria dei veicoli venduti
Nel 2018 la Società Alfa in liquidazione che esercitava attività di vendita di autovetture è stata dichiarata fallita. Prima della dichiarazione di fallimento, tra Alfa e Beta era sorto un contenzioso avente a oggetto:
Espletando la fase della formazione dello stato passivo, accade che in data 12 settembre 2018, è stato stipulato un accordo transattivo tra il fallimento di Alfa e Beta che ha comportato la definizione di tutti gli aspetti relativi al giudizio pendente e, in particolare:
Riguardo al primo quesito posto da Alfa, nel caso in esame, non risulta verificata la risoluzione del contratto di concessione essendosi estinto il relativo giudizio avente a oggetto, tra l’altro, la legittimità della risoluzione del predetto contratto, vantata da Beta e opposta da Alfa. Invero, Alfa si è obbligata a restituire a Beta n. 84 autovetture in forza del sopravvenuto accordo transattivo. È mediante tale accordo transattivo, pertanto, che deve ritenersi verificato l’evento che determina il venir meno dell’operazione originaria di vendita degli autoveicoli.
Si ritiene che le note di variazione emesse da Beta in dipendenza del sopravvenuto accordo transattivo non possono ritenersi legittime, mancando i presupposti per la loro emissione. Conseguentemente, Alfa non è tenuta a registrare la variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Precisazioni
Nel caso di procedure concorsuali, la facoltà di emettere note di variazione, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte conseguente all’accertata infruttuosità della procedura, è subordinato alla circostanza che il creditore (cedente/prestatore) partecipi alla procedura ossia, nel caso di fallimento, si sia insinuato nel passivo fallimentare.
Circostanza, questa, assente nel caso in esame atteso che, a seguito della restituzione dei veicoli, Beta si è impegnata a rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.
Con riguardo, infine, al trattamento fiscale (IVA, Registro) della somma di 300.000,00, dovuta da Beta si ritiene che, stante la natura dichiarativa dell’accordo transattivo in argomento, avente funzione ricognitiva/accertativa dell’esistenza di un’obbligazione risarcitoria a carico di Beta conseguente alla gestione del rapporto contrattuale di concessione da parte della stessa, la predetta somma abbia natura risarcitoria. Ne deriva che la stessa deve ritenersi esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Conseguentemente, ai fini dell’imposta di registro, il contratto di transazione è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso, salvo il caso in cui il relativo atto venga redatto per scrittura privata non autenticata. Si ritiene che l’atto di transazione sia da registrare in termine fisso entro il termine di 20 giorni della data dell’atto, con applicazione dell’imposta proporzionale di registro dovuta nella misura del 3%, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.
Si rammenta, infine, che l’atto di transazione in argomento è da assoggettare all’imposta di bollo, nella misura di euro 16 per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.