29 giugno 2018

Stoccaggio prodotti energetici: istanze dal 1° luglio

Autore: Devis Nucibella

L’Agenzia delle Dogane con la nota n. 4716/RU/2018 del 7 febbraio 2018 ha definito tempistiche e modalità per chiedere la nuova autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” prevede disposizioni di interesse in materia di accise e adempimenti a carico dei depositari autorizzati e destinatari registrati conseguenti agli obblighi di pagamento dell’IVA su benzina e gasolio per autotrazione da parte dei proprietari committenti.

In particolare i commi da 945 a 956 dettano disposizioni in relazione ai soggetti che per commercializzare i prodotti energetici si avvalgono del sistema della logistica petrolifera (trader), sottoponendo ad un peculiare regime abilitativo a scopo di mero censimento l’attività di stoccaggio dei menzionati prodotti da loro esercitata presso altrui depositi fiscali, di cui all’art. 23 del testo unico delle accise, o depositi gestiti da distinti esercenti che rivestono la qualifica di destinatari registrati ai sensi dell’art. 8 del medesimo testo unico. L’autorizzazione, con validità biennale, è demandata a questa Agenzia.

In luogo di quest’ultima, per i soggetti che risultino già esercenti un deposito fiscale, lo svolgimento dell’attività è subordinato alla trasmissione preventiva di una comunicazione, che ha validità annuale e la cui efficacia è condizionata dalla vigenza dell’autorizzazione o della licenza relative al predetto deposito.

Con la nota n. 4716/RU/2018 del 7 febbraio 2018, l’Agenzia delle Dogane ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018 in materia di:

  • accise;
  • adempimenti posti a carico dei soggetti depositari autorizzati e destinatari registrati che conseguono agli obblighi di pagamento dell’IVA su carburanti per autotrazione da parte dei proprietari committenti.

Ai soggetti autorizzati è permesso procedere allo stoccaggio di propri prodotti energetici esclusivamente presso i depositi ausiliari per i quali i relativi esercenti abbiano rilasciato uno specifico atto di assenso e solamente dopo che tale atto sia stato acquisito, attraverso la trasmissione telematica effettuata dal depositario autorizzato o destinatario registrato, dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio in relazione al deposito ausiliario.
Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° luglio 2018. Il comma 959 dell’art. 1 della legge 205/2017, stabilisce che l’efficacia delle disposizioni introdotte dai commi da 945 a 956, cui il decreto dà attuazione, decorra dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso, ossia dal 30 agosto 2018.

Dal coordinato disposto delle due norme citate discendono, nel periodo transitorio intercorrente dal 1° luglio al 29 agosto 2018, i seguenti effetti.

I soggetti non esercenti un deposito fiscale che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi ausiliari possono presentare sin dal 1° luglio 2018 istanza per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3 del decreto, previo assolvimento del diritto annuale di cui all’art. 1, comma 954, della legge 205/2017; fino al 19 luglio 2018 la dichiarazione da produrre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, a corredo dell’istanza, unitamente a copia del documento di identità, dovrà essere trasmessa all’Ufficio delle dogane dalla casella di posta elettronica indicata nella richiesta.

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione e del relativo codice identificativo decorrerà dalla data di trasmissione della predetta dichiarazione. A decorrere dal 20 luglio 2018 sarà possibile inviare la menzionata dichiarazione sostitutiva di certificazione attraverso la medesima applicazione web utilizzata per la trasmissione dell’istanza. I soggetti esercenti un deposito fiscale che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi ausiliari possono, dal 1° luglio 2018, trasmettere in modalità telematica la comunicazione; il codice identificativo verrà rilasciato al termine della procedura di comunicazione.

Le autorizzazioni rilasciate durante il periodo transitorio avranno efficacia a decorrere dal 30 agosto 2018, data dalla quale troverà piena applicazione il regime abilitativo introdotto dalla legge n. 205/2007.

Dalla medesima data avranno validità i codici identificativi emessi a seguito di comunicazioni inviate fino al 31 luglio 2018. Le comunicazioni trasmesse successivamente, in ragione dei tempi procedimentali, avranno validità dal 30° giorno successivo alla comunicazione o da diversa data ivi indicata se posteriore.

Per consentire, comunque, agli operatori regolarmente identificati di poter esercitare l’attività di stoccaggio sin dal 30 agosto, sarà resa possibile per gli esercenti i depositi ausiliari la consultazione telematica dei codici identificativi emessi ma non ancora operativi, in modo che possano rendere ed inviare all’Ufficio delle dogane il prescritto atto di assenso, che naturalmente non potrà esplicare la propria efficacia prima del 30 agosto 2018.

In conseguenza di quanto precede, fino alla predetta data del 30 agosto 2018 resta immodificata la situazione in atto e parallelamente le istanze o le comunicazioni fatte pervenire antecedentemente al 1° luglio 2018 non verranno prese in considerazione e dovranno essere ripresentate secondo le nuove modalità.

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