15 febbraio 2018

Vittime amianto operazioni portuali: domande entro il 28.2

INAIL, Circolare n. 8/2018

Autore: DANIELE BONADDIO

Domande entro il 28 febbraio 2018 per presentare le istanze volte ad ottenere le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate. L’istanza, in particolare, può essere presentata da ciascuno dei soggetti beneficiari in due modi: Pec (indirizzata a dcra@postacert.inail.it) o raccomandata A/R alla Sede centrale dell’Inail-Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma, anche in caso di lavoratori non assicurati. Alla domanda dovrà essere allegata la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale, a seconda del titolo esecutivo dal quale risultino l’avente diritto alla prestazione e la somma dovuta.

A darne notizia è l’INAIL con la Circolare 8/2018.

Fondo vittime amianto – L’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 205 (Legge di Stabilità 2016) ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Per dare attuazione alla norma introdotta è stato emanato il Decreto Interministeriale 27 ottobre 2016 per l’individuazione delle procedure e modalità concernenti l’erogazione delle prestazioni del suddetto Fondo. Successivamente l’INAIL con la Circolare del 9 febbraio 2017, n. 7 ha fornito le prime istruzioni applicative per l’erogazione delle prestazioni in esame e con determina 12 giugno 2017, n. 272, ha fissato la quota percentuale di accesso a tali prestazioni sia per l’anno 2016 che per l’anno 2017.

Tale Fondo, disciplinato con D.M. 27 ottobre 2016, ha lo scopo di coprire le spese relative al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, giudizialmente accertato, dovuto agli eredi delle vittime dell’amianto per attività svolte nei porti italiani. La norma prevede che il Fondo abbia una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Ora, in esito all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 l’INAIL, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, forniscono le necessarie istruzioni operative anche per l’anno 2018.

Soggetti interessati – Le prestazioni del Fondo sono erogate esclusivamente agli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva.

Ma cosa s’intende per “operazioni portuali”?

In particolare, si considerano operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale. La stessa norma fa, inoltre, riferimento ai servizi portuali definendoli come quelli relativi a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. Sul punto, l’INAIL ritiene che le prestazioni del Fondo debbano essere erogate anche nelle ipotesi in cui il lavoratore deceduto sia stato adibito, oltre che alle operazioni portuali strettamente intese, anche ai servizi portuali in quanto complementari e accessori alle operazioni stesse.

Nulla viene specificato se il diritto alla prestazione del Fondo spetta agli eredi del de cuius qualora quest’ultimo non dovesse essere assicurato presso l’INAIL; pertanto, specifica l’Istituto assicurativo, che il diritto alla prestazione del Fondo possa essere esercitato anche dagli eredi di lavoratori non soggetti al suddetto obbligo assicurativo.

Prestazione – La prestazione economica ha natura risarcitoria essendo destinata a concorrere al pagamento, in favore dei beneficiari, della somma giudizialmente accertata per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale così come liquidata in sentenza.

L’importo della prestazione è stabilito annualmente dall’Inail, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel rispetto dei limiti di spesa suddetti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

La predetta percentuale è fissata, con determinazione del Presidente dell’Istituto, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande per ciascun anno.

Domanda per l’accesso – La richiesta, diretta a ottenere la prestazione erogata dal Fondo, deve essere presentata, secondo la modulistica in allegato, da ciascuno dei soggetti beneficiari. In particolare, l’istanza deve essere inviata tramite:

  • Pec indirizzata a dcra@postacert.inail.it;
  • o raccomandataA/R alla Sede centrale dell’Inail-Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma, anche in caso di lavoratori non assicurati.

Da notare che le risorse disponibili sul Fondo per l’anno 2018 sono destinate a coprire le spese per l’erogazione delle prestazioni relative al risarcimento dei danni liquidati nelle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2017. Le relative domande, come sopra detto, dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2018.

Erogazione prestazione – Una volta ritenuta accoglibile l’istanza presentata dall’avente diritto, in relazione a quanto stabilito nella sentenza allegata all’istanza stessa, l’Inail comunica al soggetto debitore l’ammontare delle risorse erogabili, al fine di consentire al debitore stesso di dimostrare l’eventuale avvenuto risarcimento nei confronti dell’avente diritto.

Il suddetto risarcimento può avvenire in maniera:

  • integrale, in tal caso l’Inail eroga la prestazione del Fondo direttamente nei confronti del soggetto debitore al fine di evitare una duplicazione del risarcimento nei confronti degli eredi del soggetto deceduto;
  • ovvero parziale, quest’ultimo caso entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle risorse erogabili da parte dell’Inail, è possibile chiedere all’Istituto una parte delle risorse stesse a condizione che l’importo del risarcimento effettivamente corrisposto all’avente diritto sia superiore alla differenza tra la cifra stabilita in sentenza e l’ammontare delle risorse erogabili dal fondo.

Istruzioni operative – La prestazione verrà erogata entro 90 giorni decorrenti dal trasferimento delle risorse all’Inail da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al quale l’Istituto comunica annualmente il relativo onere finanziario. Al riguardo, si fa riserva di fornire apposite istruzioni con successiva nota operativa.
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