3 gennaio 2018

Web tax: soglia del 3% superando le 3 mila transazioni

Autore: PIETRO MOSELLA

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205), approvata definitivamente al Senato lo scorso 23 dicembre, ha modificato nuovamente la “web tax” per effetto delle correzioni apportate durante l’esame alla Camera con la norma recante “Misure fiscali per l’economia digitale - web tax”.

Relativamente all’imposta sulle transazioni digitali si passa, in sostanza, dall’originario 6% al 3% sul valore della singola transazione che consiste nel corrispettivo dovuto, al netto dell’IVA.

Inoltre, viene modificata la modalità di calcolo della base imponibile e, per effetto di dette modifiche, si chiarisce che l’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità.

Nello specifico, viene disposto che «è istituita l’imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio».

È importante sottolineare che, nel nuovo provvedimento legislativo, viene eliminata la disciplina che conferisce all'Agenzia delle Entrate il potere di accertare, in contraddittorio con gli interessati, quando l'attività di un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, possa essere rilevante ai fini fiscali, in quanto, la stessa, è esercitata per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Sono, quindi, eliminate anche le norme che fissano la soglia per l’applicazione di tale disciplina, che demandano ad ulteriori provvedimenti, di rango secondario, le relative disposizioni applicative.

È opportuno evidenziare, inoltre, che sono espunti gli obblighi a carico dei destinatari di tale norma, riguardanti la disciplina delle verifiche così come le relative conseguenze sanzionatorie.

Sempre secondo la nuova disposizione, si ripristina il testo vigente dell’articolo 162, comma 2, del TUIR, rimanendo fermo che rientrano nella definizione di “stabile organizzazione” i soli luoghi di estrazione di risorse naturali ed è stabilito che nella definizione della sopra citata stabile organizzazione non sono compresi, rispettivamente:

  • a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
  • b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  • c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  • d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  • e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
  • f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).

In virtù delle modifiche di tale norma, entrano nell’ambito dell’imposta le imprese agricole che, precedentemente, erano esentate.
In merito alla disciplina concernente le modalità di prelievo dell’imposta, è precisato che, la web tax,viene prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati ad imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con il provvedimento di cui al comma 1015, di non superare i limiti di transazioni indicati nella norma.

È altresì specificato che, i medesimi committenti, versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

In virtù di tali modifiche, si demanda, inoltre, a provvedimenti secondari l’attuazione della disciplina in esame.
Infine, si prevede l’applicazione della disciplina IVA con riferimento all'accertamento, alle sanzioni e alla riscossione dell'imposta, nonché al relativo contenzioso, in luogo delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

S’innalza l’autorizzazione di spesa del Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione di 76 milioni di euro a decorrere dal 2019, in connessione alle maggiori entrate derivanti dalle modifiche delle misure fiscali sull’economia digitale.
Sarà un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze a chiarire, entro il 30 aprile 2018, quali tipologie di prestazioni di servizi rientreranno nell’ambito applicativo della web tax.

A tal proposito, si specifica anche che «si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione».
Da ultimo, con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, potranno essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy