18 febbraio 2022

Adottato il principio SA Italia 700B per l’incaricato della revisione legale

È stato elaborato dal CNDCEC con Assirevi, INRL, Consob e MEF

Autore: Pietro Mosella
Come comunicato dalla Ragioneria Generale dello Stato – Revisione legale, con determina dell'11 febbraio 2022 n. 23255, è stato adottato il principio di revisione (SA Italia 700B), riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (Esef - European Single Electronic Format). Il principio, come di consueto, è corredato da una rinnovata introduzione e da un nuovo glossario ed è stato predisposto al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari non previste dai principi di revisione internazionali (ISA).

Elaborato dal CNDCEC unitamente ad Assirevi, INRL, Consob e MEF, il nuovo principio contiene le procedure specifiche che il revisore, incaricato della revisione del bilancio di società emettenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato della UE, deve svolgere al fine di esprimere il giudizio sulla conformità di tale bilancio alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea, del 17 dicembre 2018 e successive modifiche (c.d. Regolamento ESEF).

Lo stesso principio di revisione, entrerà in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2021 o successivamente.

In sostanza, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al Registro dei revisori legali (di cui all’articolo 2 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016), applicano, nello svolgimento degli incarichi di revisione disciplinati dagli articoli 9 e seguenti del suddetto decreto legislativo, il principio di revisione (SA) Italia n. 700B avente ad oggetto “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - European Single Electronic Format)”.

Il principio SA Italia 700B - Il principio di revisione, come detto, tratta delle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea, del 17 dicembre 2018 e successive modifiche.

Dopo l’introduzione e la normativa di riferimento, il principio in esame definisce obiettivi, regole e procedure (pianificazione, identificazione e valutazione dei rischi di non conformità, significatività e risposte ai rischi identificati e valutati di non conformità), per poi soffermarsi sulla formazione del giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato, sulla relazione di revisione e sulle interazioni fra il giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato e il giudizio di rappresentazione veritiera e corretta sul bilancio.

Spazio poi alle attestazioni scritte, alle comunicazioni con i soggetti responsabili delle attività di governance e con la direzione e la documentazione. A proposito di quest’ultima, il revisore deve includere nella documentazione del lavoro predisposta ai fini della revisione contabile del bilancio, le procedure di cui ai paragrafi 14-27 del principio stesso, nel rispetto delle regole previste dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230.

Ci si sofferma, infine, sulle linee guida e ad altro materiale esplicativo, concludendo con degli esempi di paragrafi di giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato.

Obiettivi del revisore – Secondo quanto contenuto nel principio in commento, gli obiettivi del revisore sono i seguenti:
  • acquisire una ragionevole sicurezza, sulla base di elementi probativi sufficienti e appropriati, che il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, da includere nella relazione finanziaria annuale, siano conformi alle disposizioni del Regolamento Delegato. In particolare, il revisore deve verificare che:
    • il bilancio d’esercizio e consolidato siano predisposti nel formato XHTML leggibile da utenti umani;
    • il bilancio consolidato nel formato XHTML sia stato marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato.
  • esprimere un giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio e consolidato alle disposizioni del Regolamento Delegato.
La relazione di revisione - L’obbligo di espressione del giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato deve essere assolto, secondo quanto previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 (“Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”), in un paragrafo specifico collocato all’interno della sezione separata della relazione di revisione “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari”. A tal proposito, il paragrafo specifico deve contenere:
  • la descrizione delle responsabilità degli amministratori per la predisposizione del bilancio d’esercizio e consolidato, da includere nella relazione finanziaria annuale, nel formato XHTML e per la marcatura del bilancio consolidato nel medesimo formato in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato;
  • la descrizione delle responsabilità del revisore, come previste dal presente principio di revisione;
  • il giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato, indicando se il bilancio d’esercizio e consolidato sono stati predisposti nel formato XHTML e se il bilancio consolidato nel citato formato è marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato.
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