14 gennaio 2023

CNDCEC: denominazione sociale e quorum decisionale nelle STP

È preferibile che il potere decisionale resti nelle mani dei soci professionisti

Autore: Pietro Mosella
Pur ammettendo che sia consentita la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal c.c., limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che, questi ultimi, possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.

In virtù di quanto sopra osservato, è preferibile che, tramite previsioni di statuto, non venga “snaturato” il principio per cui il potere decisionale resti nelle mani dei soci professionisti.

È quanto si afferma nel Pronto Ordini n. 175/2022, pubblicato il 9 gennaio 2023, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito ad alcune specifiche richieste pervenute da un Ordine territoriale.

Quest’ultimo, infatti, anche al fine di assicurare omogeneità di trattamento sul territorio nazionale e di rispondere ad alcune richieste pervenute dai propri iscritti, ha chiesto al CNDCEC se:
  • 1) posto che l'articolo 10, comma 5, della Legge n. 183/2011, prevede che "la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti'', tale previsione possa considerarsi assolta con l'indicazione nella denominazione sociale dell'acronimo "S.T.P.";
  • 2) posto che l'articolo 10, comma 4, lett. b), della Legge n. 183/2011, prevede che "in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci'', tale norma implichi, oltre che la necessità di prevedere statutariamente che ai soci professionisti siano attribuiti almeno i due terzi dei diritti di voto complessivamente esercitabili, anche:
    • la necessità di prevedere statutariamente, per le decisioni dei soci, un quorum decisionale di due terzi, cioè che i soci possano adottare decisioni solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti complessivamente esercitabili;
    • l'impossibilità di prevedere statutariamente per le decisioni dei soci un quorum decisionale superiore ai due terzi (onde evitare che i soci non professionisti eventualmente esistenti possano bloccare le decisioni volute dai soci professionisti).
Il parere del CNDCEC – In relazione al primo quesito posto, il Consiglio Nazionale ricorda quanto precisato dall’articolo 10, comma 5, della Legge n. 183/2011, ovvero che, la denominazione sociale della STP, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.

Come osserva il Consiglio Nazionale, inoltre, l’articolo 9, comma 3, del D.M. n. 34/2013, colmando una lacuna della Legge n. 183/2011, in occasione del procedimento d’iscrizione della STP nella sezione speciale dell’Albo, accenna alla ragione sociale della società costituita e svolgente l’attività professionale con il modello delle società di persone.

Ne consegue che, la STP, a seconda dei casi, indicherà nell’atto costitutivo la propria ragione sociale o la propria denominazione sociale formata secondo i criteri indicati nel Codice Civile per il tipo societario concretamente adottato, con la necessaria ed ulteriore precisazione che si tratta di società tra professionisti. In tale prospettiva, il CNDCEC ritiene consentito utilizzare l’acronimo STP, con l’avvertenza che, né l’indicazione per esteso di società tra professionisti, né l’acronimo STP siano sostituitivi della precisazione del tipo societario adottato.

In merito, invece, al secondo quesito posto, il CNDCEC precisa dapprima che, la regola enunciata nell’articolo 10, comma 4, lett. b), della Legge n. 183/2011, impone che, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci, vale a dire che, nel rispetto delle regole proprie del tipo societario scelto in sede di costituzione della STP, i soci professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari ai due terzi di quelli complessivi.

Ciò, in modo tale da favorire che la gestione della STP e l’assunzione delle decisioni più delicate sotto il profilo inerente all’attività professionale, siano sottratte all’influenza del socio investitore o del socio per prestazioni tecniche.

Pertanto, ancorché il socio non professionista non potrà mai disporre di più di un terzo dei voti, non chiarendo la legge che quello riservato ai professionisti è un quorum determinante per l’adozione delle decisioni o le deliberazioni dei soci, in alcune evenienze, il voto del socio investitore (o per prestazioni tecniche) potrebbe essere determinante per il raggiungimento del quorum previsto per l’assunzione della decisione.

Su tali aspetti, il Consiglio Nazionale richiama l’Informativa n. 60 dell’8 luglio 2019, attraverso la quale, lo stesso, aderendo all’impostazione che tende a privilegiare i profili concorrenziali, ha chiarito come, pur ammettendo che sia consentita la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal Codice Civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che, questi ultimi, possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, nonostante la formulazione letterale del richiamato articolo 10 della Legge n. 183/2011 non consenta di addivenire ad interpretazioni univoche, considerata la ratio della disposizione di legge, ovvero evitare che i soci non professionisti possano influire sulle scelte strategiche della STP, il Consiglio Nazionale suggerisce che, tramite previsioni di statuto, non venga “snaturato” il principio per cui il potere decisionale resti nelle mani dei soci professionisti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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