20 febbraio 2023

CNDCEC: normativa STP applicabile unicamente a società di diritto interno

Nel Pronto Ordini n. 132 chiarimenti sulla partecipazione in STP straniera

Autore: Pietro Mosella
Per «società tra professionisti» o «società professionale», s’intende la società costituita secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI, del libro V, del Codice Civile ed alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della Legge n. 183/2011, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. In ragione di ciò, la normativa trova applicazione unicamente con riferimento alla partecipazione a STP di diritto interno.

È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 132 del 13 febbraio 2023, in relazione alla partecipazione in società tra professionisti straniera.

Detto chiarimento, è scaturito a seguito di un quesito posto all’attenzione del Consiglio Nazionale da parte di un Ordine territoriale, il quale ha chiesto al medesimo Consiglio se, l’incompatibilità della partecipazione ad una STP con la partecipazione ad altra STP, dei soci professionisti e dei soci con finalità d’investimento, prevista dall’articolo 10, comma 6, della Legge n. 183/2011 e dall’articolo 6 del D.M. n. 34/2013, sia da intendersi limitata ad una STP di diritto italiano o se, tale incompatibilità, sussiste nell’ipotesi di partecipazione ad una STP di diritto estero.

Il parere del CNDCEC – Il Consiglio Nazionale, al fine di chiarire quanto prospettato nel quesito pervenuto, ha riepilogato anzitutto la normativa di riferimento ricordando quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 34/2013 (recante “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183”).

Tale disposizione, infatti, nel definire l’ambito di applicazione dello stesso decreto, precisa che, le disposizioni del Regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012).

L’articolo 10 (rubricato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”), comma 3, della summenzionata legge, com’è noto, consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI, del libro V, del Codice Civile e che, le società cooperative di professionisti, sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

In virtù della normativa sopra richiamata, quindi, il Consiglio Nazionale ritiene che, la stessa, trovi applicazione unicamente con riferimento alla partecipazione ad una STP di diritto interno.

Società tra professionisti – A completamento di quanto chiarito nel Pronto Ordini in esame, si ricorda che, in base a quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, della Legge n. 183/2011, possono assumere la qualifica di società tra professionisti quelle il cui atto costitutivo preveda:
  • l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
  • l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità d’investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti, dev’essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione, costituisce causa di scioglimento della società ed il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società, procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
  • criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
  • la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
  • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo Albo con provvedimento definitivo.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy