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Per «società tra professionisti» o «società professionale», s’intende la società costituita secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI, del libro V, del Codice Civile ed alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della Legge n. 183/2011, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. In ragione di ciò, la normativa trova applicazione unicamente con riferimento alla partecipazione a STP di diritto interno.
È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 132 del 13 febbraio 2023, in relazione alla partecipazione in società tra professionisti straniera.
Detto chiarimento, è scaturito a seguito di un quesito posto all’attenzione del Consiglio Nazionale da parte di un Ordine territoriale, il quale ha chiesto al medesimo Consiglio se, l’incompatibilità della partecipazione ad una STP con la partecipazione ad altra STP, dei soci professionisti e dei soci con finalità d’investimento, prevista dall’articolo 10, comma 6, della Legge n. 183/2011 e dall’articolo 6 del D.M. n. 34/2013, sia da intendersi limitata ad una STP di diritto italiano o se, tale incompatibilità, sussiste nell’ipotesi di partecipazione ad una STP di diritto estero.
Il parere del CNDCEC – Il Consiglio Nazionale, al fine di chiarire quanto prospettato nel quesito pervenuto, ha riepilogato anzitutto la normativa di riferimento ricordando quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 34/2013 (recante “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183”).
Tale disposizione, infatti, nel definire l’ambito di applicazione dello stesso decreto, precisa che, le disposizioni del Regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012).
L’articolo 10 (rubricato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”), comma 3, della summenzionata legge, com’è noto, consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI, del libro V, del Codice Civile e che, le società cooperative di professionisti, sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
In virtù della normativa sopra richiamata, quindi, il Consiglio Nazionale ritiene che, la stessa, trovi applicazione unicamente con riferimento alla partecipazione ad una STP di diritto interno.
Società tra professionisti – A completamento di quanto chiarito nel Pronto Ordini in esame, si ricorda che, in base a quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, della Legge n. 183/2011, possono assumere la qualifica di società tra professionisti quelle il cui atto costitutivo preveda: