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Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili interviene con tre regole tecniche sulla prevenzione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
Le regole tecniche
Il 23 gennaio 2019, con l’informativa n° 8/2019, il CNDCEC ha diramato le regole tecniche emanate ai sensi del Dlgs 231/2007, art. 11, co. 2.
Il Consiglio, in qualità di organismo di autoregolamentazione, ha predisposto tali regole rivolgendole a tutti gli iscritti all’Albo. Esse trattano specificamente tre dei principali obblighi in materia di antiriciclaggio:
Al fine di consentire agli iscritti l’apprendimento e la corretta applicazione delle presenti regole tecniche, il CNDCEC promuoverà specifiche attività di formazione nei prossimi sei mesi. Decorso tale periodo le regole tecniche saranno considerate vincolanti per gli iscritti.
L’autovalutazione del rischio
L’autovalutazione del rischio consiste nella presa di coscienza delle criticità e degli aspetti di forza dell’organizzazione di ogni singolo professionista o studio professionale. È, perciò, intimamente legata ad aspetti propri di ciascun’organizzazione, quali:
Per agevolare i soggetti obbligati, sulla base di studi effettuati nel tempo, ha raggruppato in due distinte e specifiche tabelle le prestazioni ritenute a rischio non significativo e quelle ritenute a rischio poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo.
La valutazione del rischio inerente la clientela muove dai due elenchi di cui sopra e si completa con l’ormai classica compilazione delle tabelle A e B che aiutano il professionista a determinare i libelli di rischio specifico connesso al cliente e alla prestazione professionale.
A seconda del risultato ottenuto, la regola tecnica n° 2 definisce le misure di adeguata verifica, che possono consistere nella semplice applicazione di regole di condotta o nelle misure semplificate, ordinarie o rafforzate di verifica.
La conservazione dei dati e delle informazioni
La conservazione ha come obiettivo quello di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità. Può essere cartacea, informatica o una combinazione delle due, purché i sistemi adottati garantiscano il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e il loro trattamento esclusivamente per le finalità di cui al Dlgs 231/2007.
Nell’ambito di tali possibilità di conservazione, i professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici quali il registro cartaceo o l’archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.
Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto, occorrerà individuare i profili di autorizzazione dei vari componenti l’organizzazione e collaboratori e individuare uno o più responsabili della conservazione ai fini del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il sistema di conservazione prescelto deve garantire l’accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati cartacei per il periodo prescritto dalla norma.
Aspetti legati al GDPR e criticità
Quanto emerge dalla lettura delle regole tecniche mette in evidenza, ancora una volta, le norme in materia di protezione dei dati (il GDPR e il Codice privacy su tutte) siano da intendersi come foriere di indicazioni operative che permeano trasversalmente gli assetti organizzativi di qualunque soggetto, siano essi singoli professionisti o grandi studi associati.
Gli esiti delle valutazioni dei rischi non possono prescindere dalla bontà complessiva dei dati e delle informazioni su cui si basano; se non fossero rispettati i principii legati ai trattamenti dei dati, se i dati non fossero “buoni”, commettere errori che possono portare a segnalazioni non dovute o all’omissione di segnalazioni dovute, per esempio, può diventare estremamente probabile.
Un assetto organizzativo adeguato, quindi, è fondamentale; e rispettare quanto disposto dal CNDCEC può offrire una difesa in caso di controllo da parte del Garante o della Guardia di Finanza, in quanto assimilabili a codici di condotta.
Particolarmente rilevante diviene l’affidabilità di chi fornisce prestazioni o servizi esterni, sia per la ripartizione delle responsabilità, sia per quanto riguarda le misure di privacy by design e di privacy by default legate a strumenti informatici quali server, cloud, piattaforme varie, registri e quant’altro.
Infine, sorge un dubbio sul reale significato della locuzione “responsabili della conservazione” e “sistema di conservazione”: sono da intendere nelle accezioni definite dalla normativa in materia di conservazione a norma, in particolare dall’articolo 7, co. 1 del DPCM del 3 dicembre 2013 relativo alle regole tecniche in materia di sistemi di conservazione, o è un semplice caso di omonimia?
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