27 gennaio 2024

CNDCEC: sostituzione di un componente del Collegio di Disciplina

I chiarimenti nel Pronto Ordini n. 158

Autore: Pietro Mosella
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio di Disciplina, in ordine alla sua sostituzione nel Collegio d’appartenenza ed all’eventuale ricostituzione dei Collegi, occorre che il nuovo componente subentri nel Collegio dal quale si è dimesso il precedente componente.

È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 158 del 23 gennaio 2024.

La richiesta di chiarimenti al Consiglio Nazionale è scaturita da un quesito posto da un Ordine territoriale, in cui si è prospettato il caso delle imminenti dimissioni di un componente del Consiglio di Disciplina. In ragione di ciò, in ordine alla sua sostituzione nel Collegio d’appartenenza ed all’eventuale ricostituzione dei Collegi, l’Ordine territoriale ha rappresentato che:
  1. il relativo Consiglio di Disciplina è articolato in 3 Collegi ed il consigliere dimissionario è componente del Collegio n. 2;
  2. il primo dell’elenco dei supplenti ha un’anzianità d’iscrizione inferiore ad altro componente che, attualmente, ricopre l’incarico di segretario del Collegio n. 3.
In considerazione di quanto sopra prospettato, quindi, l’Ordine territoriale ha chiesto al CNDCEC se, alla luce della minore anzianità d’iscrizione, il nuovo componente subentrerà al dimissionario del Collegio n. 2 o se sia necessario sostituire il segretario del Collegio 3 con il nuovo componente ed assegnare l’attuale componente del Collegio 3 al Collegio 2, ad integrazione del componente dimissionario.

Il parere del CNDCEC – Preliminarmente, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), riepiloga la normativa di riferimento, richiamando dapprima il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli (di Disciplina) territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012.

Detto comma 3, infatti, prevede che «ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio…».

Lo stesso comma 3 prosegue precisando che «i criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei Consigli dell'Ordine o Collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai Consigli nazionali dell'Ordine o Collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante».

Il sopra citato Regolamento, inoltre, dispone all’articolo 4, comma 2, che “le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianità anagrafica”.

Il CNDCEC richiama, altresì, il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale (approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015), il quale stabilisce, inoltre, all’articolo 5, comma 4, che “nel Consiglio e nel Collegio le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione nell’Albo o, quando vi siano componenti non iscritti nell’Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica”.

In considerazione di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni, secondo il Consiglio Nazionale, poiché la norma del citato Regolamento fa riferimento alle funzioni di Segretario svolte nel Consiglio e nel Collegio e, nella fattispecie prospettata nel quesito, l’organo disciplinare che dev’essere integrato è il Collegio n. 2, il nuovo componente dovrà subentrare in quest’ultimo, dal quale si è dimesso il precedente componente.

Qualora il nuovo componente sia anche colui che ha la minore anzianità d’iscrizione all’albo nell’ambito dell’intero Consiglio di Disciplina, il CNDCEC ritiene che dovrà essere chiamato a svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina, ai sensi di quanto disposto dalle sopra citate norme regolamentari.
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