14 novembre 2023

Dal 1° luglio 2024 nuovo regime IVA per gli enti non commerciali di tipo associativo

Arrivano i chiarimenti del Consiglio nazionale dei Commercialisti e della Fondazione nazionale Ricerca

Autore: Cinzia De Stefanis
Arrivano i chiarimenti del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e della Fondazione nazionale Ricerca in merito all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto da parte degli enti non commerciali di tipo associativo così come modificata dall’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Il nuovo regime Iva avrà effetto dal 1° luglio 2024, rendendo le operazioni prima escluse, in buona parte, esenti Iva e, in altra parte, imponibili. La modifica normativa si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento, da parte dell’ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all’articolo 132 della direttiva 2006/112/CE e delle condizioni di cui all’articolo 134 della medesima direttiva.

La prossima operatività delle nuove regole impone importanti e complessi adeguamenti agli enti interessati. Tenuto conto di ciò, il documento rubricato “Novità Iva nel terzo settore”, redatto dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e dalla Fondazione nazionale Ricerca svolge alcuni approfondimenti finalizzati a una migliore comprensione del mutato quadro normativo.

Legislazione di riferimento – Ricordiamo che con l’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono state apportate rilevanti modifiche al regime Iva di alcune operazioni effettuate da enti non commerciali di tipo associativo. In sostanza, si prevede l’assoggettamento ad Iva, seppure in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972. L’efficacia della modifica normativa è stata rinviata al 1° luglio 2024, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’articolo 4, comma 2-bis, dell’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.

Infrazione Ue - L’attuale disciplina è oggetto di una procedura di infrazione avviata da parte della Commissione Europea già nel 2008. Nello specifico, la Commissione contesta l’esclusione dal campo di applicazione IVA di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici (articolo 4, commi 4 e 7, d.P.R. n. 633 del 1972). Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha novellato la disciplina IVA, allineando le disposizioni nazionali con la normativa unionale.

Operazioni soggetti ad Iva dal 1° luglio 2024 - A partire dal 1° luglio 2024 le seguenti operazioni verranno considerate rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA, in quanto effettuate nell’esercizio di attività commerciali:
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
  • le cessioni di pubblicazioni delle associazioni sopra elencate effettuate prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali in occasione di manifestazioni propagandistiche; la somministrazione di alimenti e bevande effettuate da bar ed esercizi similari, a fronte di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale di associazioni di promozione sociale, ricomprese fra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1992, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa agli associati.
Contestualmente alla riconduzione nell’ambito di applicazione dell’Iva delle menzionate operazioni (in precedenza escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta), sono state introdotte alcune nuove fattispecie di esenzione Iva (aggiungendo un nuovo comma 4 all’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972) le quali, tuttavia, non sono idonee a ricomprendere nel proprio ambito la totalità delle descritte operazioni. In particolare, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette ad Iva, saranno esenti da imposta:
  • le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati, in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
  • le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona a loro esclusivo profitto; la somministrazione di alimenti e bevande effettuate da associazioni di promozione sociale (ricomprese fra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lette. E), della legge 25 agosto 1992, n. 287), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa nei confronti di indigenti.
Come si legge nel documento in commento, l’ambito di applicazione delle nuove esenzioni Iva non è esattamente sovrapponibile a quello del vigente regime di esclusione da imposta. Di conseguenza, quando la norma di esenzione è più stringente di quella di esclusione, alcune operazioni attualmente escluse da Iva diventeranno Iva imponibili; viceversa, quando la norma di esenzione è più ampia di quella di esclusione, alcune operazioni attualmente Iva imponibili potranno fruire di un regime Iva di esenzione.
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