3 marzo 2022

Direttore di una Fondazione compatibile con l’attività professionale se non finanziata dallo stesso ente

L’attività inerente l’incarico rientra tra quelle che formano oggetto della professione

Autore: Pietro Mosella
L’assunzione dell’incarico di direttore generale di una Fondazione (ente non commerciale), non configurando esercizio d’impresa per conto proprio, non genera l’incompatibilità dell’iscritto che assume tale carica con l’esercizio dell’attività professionale, purché quest’ultima non sia finanziata dal medesimo ente. È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 20 del 18 febbraio 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito all’eventuale incompatibilità con l’esercizio della professione di un iscritto che assume l’incarico di direttore generale di una fondazione di diritto privato che svolge solo attività istituzionali e su altri aspetti connessi a tale incarico.

Nello specifico, al CNDCEC sono pervenuti da un Ordine territoriale tre richieste di chiarimenti, ovvero se:
  • costituisca una causa d’incompatibilità con l’esercizio della professione l’assunzione da parte di un iscritto dell’incarico di direttore generale di una fondazione di diritto privato (in cui un ente locale detiene il diritto di nomina di 2/5 del Consiglio di amministrazione dell’ente, ivi compresa la nomina del Presidente) che svolge solo attività istituzionali;
  • sia consentito allo stesso di svolgere anche l’incarico professionale di tenuta della contabilità dell’ente;
  • per l’incarico di direttore generale, sia corretta l’emissione della fattura periodica con indicazione dell’incarico svolto e del compenso pattuito secondo le regole proprie della professione.
La risposta del CNDCEC – Premesso che, il servizio di risposta ai quesiti formulati dagli Ordini, chiarisce esclusivamente questioni di carattere generale in riferimento all’interpretazione delle norme dell’Ordinamento professionale, riguardo al primo quesito posto, (incompatibilità tra incarico di direttore generale di ente privato ed esercizio della professione), il Consiglio Nazionale richiama l’articolo 4 del D. Lgs. n. 139/2005, il quale dispone, infatti, l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di Dottore commercialista e di esperto contabile e l’esercizio, anche non prevalente né abituale, delle seguenti professioni e attività:
  • professione di notaio;
  • professione di giornalista professionista;
  • attività d’impresa per conto proprio (in nome proprio o altrui) di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
  • attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
  • attività di promotore finanziario.
L’assunzione dell’incarico di direttore di una fondazione (ente non commerciale) non rientra, quindi, in alcuna delle suddette ipotesi, non configurando certamente esercizio d’impresa per conto proprio. Lo stesso CNDCEC evidenzia come la circostanza che un soggetto pubblico abbia poteri di nomina dei componenti degli organi di vertice di un ente privato, faccia ricadere quest’ultimo nel novero degli “enti privati in controllo pubblico”, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013.

Di conseguenza, occorrerà verificare se, tale provvedimento, preveda specifiche ipotesi d’incompatibilità in caso di assunzione dell’incarico di direttore generale in tali enti.

A tal proposito, si richiama anche l’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 39/2013, il quale prevede espressamente che «…gli incarichi … di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico». In virtù di tale norma, si vieta a coloro che ricoprano l’incarico di presidente, ovvero amministratore delegato dell’ente privato, di svolgere attività professionale solo nei confronti del medesimo ente che gli ha conferito l’incarico.

È sempre fatto salvo, quindi, lo svolgimento, da parte di un iscritto che assuma tali cariche in un ente privato in pubblico controllo, dell’attività professionale che non sia finanziata dal suddetto ente.

In relazione al secondo quesito posto, il Consiglio Nazionale evidenzia che la causa d’incompatibilità individuata dal sopra citato articolo 9, comma 2, non appare applicarsi nei confronti del soggetto che assume l’incarico di direttore generale in un ente privato in controllo pubblico.

Per il CNDCEC, tuttavia, occorre che la scelta di svolgere attività professionale (tenuta della contabilità) per un ente privato in pubblico controllo contestualmente all’assunzione dell’incarico di direttore generale nel medesimo ente, sia attentamente valutata sotto il profilo dell’opportunità, nonché alla luce dei principi di correttezza, obiettività, indipendenza ed imparzialità contenuti nel Codice Deontologico della professione.

In conclusione, con riferimento al terzo quesito pervenuto (inquadramento dell’incarico di direttore generale come incarico professionale), secondo il Consiglio Nazionale l’attività inerente l’incarico, così come previsto dall’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2005, rientra tra quelle che formano oggetto della professione (in particolare “l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni”).
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