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L’assunzione dell’incarico di direttore generale di una Fondazione (ente non commerciale), non configurando esercizio d’impresa per conto proprio, non genera l’incompatibilità dell’iscritto che assume tale carica con l’esercizio dell’attività professionale, purché quest’ultima non sia finanziata dal medesimo ente. È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 20 del 18 febbraio 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito all’eventuale incompatibilità con l’esercizio della professione di un iscritto che assume l’incarico di direttore generale di una fondazione di diritto privato che svolge solo attività istituzionali e su altri aspetti connessi a tale incarico.
Nello specifico, al CNDCEC sono pervenuti da un Ordine territoriale tre richieste di chiarimenti, ovvero se:
L’assunzione dell’incarico di direttore di una fondazione (ente non commerciale) non rientra, quindi, in alcuna delle suddette ipotesi, non configurando certamente esercizio d’impresa per conto proprio. Lo stesso CNDCEC evidenzia come la circostanza che un soggetto pubblico abbia poteri di nomina dei componenti degli organi di vertice di un ente privato, faccia ricadere quest’ultimo nel novero degli “enti privati in controllo pubblico”, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013.
Di conseguenza, occorrerà verificare se, tale provvedimento, preveda specifiche ipotesi d’incompatibilità in caso di assunzione dell’incarico di direttore generale in tali enti.
A tal proposito, si richiama anche l’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 39/2013, il quale prevede espressamente che «…gli incarichi … di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico». In virtù di tale norma, si vieta a coloro che ricoprano l’incarico di presidente, ovvero amministratore delegato dell’ente privato, di svolgere attività professionale solo nei confronti del medesimo ente che gli ha conferito l’incarico.
È sempre fatto salvo, quindi, lo svolgimento, da parte di un iscritto che assuma tali cariche in un ente privato in pubblico controllo, dell’attività professionale che non sia finanziata dal suddetto ente.
In relazione al secondo quesito posto, il Consiglio Nazionale evidenzia che la causa d’incompatibilità individuata dal sopra citato articolo 9, comma 2, non appare applicarsi nei confronti del soggetto che assume l’incarico di direttore generale in un ente privato in controllo pubblico.
Per il CNDCEC, tuttavia, occorre che la scelta di svolgere attività professionale (tenuta della contabilità) per un ente privato in pubblico controllo contestualmente all’assunzione dell’incarico di direttore generale nel medesimo ente, sia attentamente valutata sotto il profilo dell’opportunità, nonché alla luce dei principi di correttezza, obiettività, indipendenza ed imparzialità contenuti nel Codice Deontologico della professione.
In conclusione, con riferimento al terzo quesito pervenuto (inquadramento dell’incarico di direttore generale come incarico professionale), secondo il Consiglio Nazionale l’attività inerente l’incarico, così come previsto dall’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2005, rientra tra quelle che formano oggetto della professione (in particolare “l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni”).