21 novembre 2023

Per i controlli automatizzati escludere le valutazioni di merito

Autore: Paolo Iaccarino
Dopo la pioggia di avvisi bonari inerenti le irregolarità del quadro RU del modello REDDITI, notificati a numerosi contribuenti ed inerenti i crediti d’imposta maturati nel 2020, arriva la dura informativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in tema di controlli automatizzati di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Troppo forte la pressione delle segnalazioni pervenute dagli iscritti per non prendere una posizione netta. Con l’informativa n. 136/2023 i Commercialisti contestano le richieste di integrazione documentale da parte dell’Agenzia delle entrate, che normalmente seguono il primo contatto mediante la funzionalità CIVIS, nei casi di violazioni formali del quadro RU contestate con gli avvisi bonari. Accade infatti, secondo una prassi ormai consolidata, che l’Amministrazione finanziaria, oltre alla regolarizzazione dell’irregolarità commessa, da effettuarsi mediante l’invio di una dichiarazione integrativa, richieda al contribuente tutto il corredo documentale a giustificazione della spettanza del credito d’imposta utilizzato in compensazione.

Il tipico riferimento è all’omissione integrale del quadro RU nell’anno di maturazione del credito d’imposta. Salvo casi del tutto eccezionali, ove la stessa norma istitutiva dell’agevolazione prevede una specifica causa di decadenza (Cass. n. 34266 del 2021, Cass. n. 25905 del 2017), l’omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura formale alla quale si rende applicabile la sanzione prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 19 dicembre 1997, n. 471 (da 250 euro a 2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’inosservanza dell’adempimento, infatti, non pregiudica la spettanza dell’agevolazione e il diritto alla successiva fruizione del credito d’imposta (Circolare n. 13/E del 2017).

Si tratta di una violazione sanabile anche nel caso in cui, nel frattempo, sia stata notificata la relativa comunicazione di irregolarità. In tal caso il contribuente, prima di attivarsi per la regolarizzazione della dichiarazione, deve inviare una dichiarazione integrativa al fine di non vanificare la previsione normativa circa l’obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi del credito di imposta maturato nel relativo periodo. Il contribuente, in particolare, potrà sanare le irregolarità del periodo d’imposta in cui il credito è maturato, nonché quelle rilevabili nei successivi in cui il medesimo credito è stato utilizzato in compensazione, secondo la metodologia delle cosiddette integrative a catena (Risposta n. 47 del 2018).

Secondo il Consiglio Nazionale le richieste dell’Agenzia delle entrate sono del tutto fuori luogo in quanto gli Uffici, in ragione dello strumento utilizzato, devono limitarsi alla verifica della correttezza delle dichiarazioni, senza ulteriori approfondimenti e alcuna necessità di richiesta documentale. Secondo il Consiglio Nazionale “in caso di riesame degli esiti del controllo automatizzato in sede di assistenza al contribuente, gli Uffici devono comunque valutare esclusivamente le suddette informazioni, anche derivanti da dichiarazioni integrative, senza chiedere alcuna documentazione ulteriore a supporto”.

Si colga che le comunicazioni di irregolarità sono finalizzate alla rilevazione degli errori direttamente desumibili dai dati indicati nelle dichiarazioni presentate e, con specifico riferimento al caso di specie, a ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati comunque risultanti dalla dichiarazione originaria o, eventualmente, dalle successive dichiarazioni integrative.

In tal senso la funzione dell’avviso bonario è di natura meramente cartolare e non ammette valutazioni di merito finalizzate alla risoluzione di questioni giuridiche (Cass. n. 11292 del 2016). Solo nel caso in cui il credito sia maturato in un periodo d’imposta la cui dichiarazione dei redditi sia stata omessa, e il controllo cartolare si renda impossibile per l’assenza del relativo modello, il contribuente è chiamato a fornire la documentazione giustificativa la spettanza del credito d’imposta utilizzato. In questo senso si è chiaramente espressa la giurisprudenza di legittimità (Cass. 5318 del 2012) e la stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 21/E del 2013. Nel diverso caso in cui l’omissione sia sanata con la mera presentazione della dichiarazione integrativa, invece, è sufficiente che l’Ufficio ne accerti il suo contenuto, senza nulla più.
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