29 ottobre 2022

Procedimento disciplinare per morosità a carico dell’iscritto già sospeso per provvedimento giudiziale

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 167

Autore: Pietro Mosella
Anche se il professionista iscritto all’Ordine è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ciò non è ostativo alla circostanza che il Consiglio di Disciplina, una volta acclarata la morosità dell’iscritto, possa deliberare l’apertura di un ulteriore procedimento disciplinare a carico del professionista, tenuto conto che, lo stesso, può delegare un legale a farsi rappresentare nel corso del suddetto procedimento disciplinare. È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 167 del 18 ottobre 2022, con il quale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito al caso dell’apertura del procedimento disciplinare per morosità a carico di un iscritto già sospeso per provvedimento giudiziale.

Il parere del Consiglio Nazionale è scaturito a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, mediante il quale è stato chiesto se, in considerazione della posizione attuale di un iscritto, sospeso per emanato provvedimento giudiziale (custodia in carcere o domiciliari), la sopravvenuta morosità dello stesso possa dar luogo all’apertura di un nuovo procedimento disciplinare oppure se, in tal caso, sarà doveroso aprire e, contestualmente, sospendere il procedimento disciplinare per morosità sino a quando l’iscritto non risulti nuovamente reperibile.

Il parere del CNDCEC – Preliminarmente il Consiglio Nazionale sottolinea che, in base alla formulazione del quesito, non si evince con esattezza se l’iscritto, attinto dal provvedimento giudiziale disposto nei suoi confronti dall’Autorità giudiziaria, sia stato anche sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina territoriale.

Quest’ultimo, infatti, in presenza di una misura cautelare disposta dall’Autorità giudiziaria, deve necessariamente deliberare l’apertura del procedimento disciplinare a carico del professionista, disporre la sospensione cautelare del medesimo, ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 53 (rubricato “Sospensione cautelare”), comma 2, del D. Lgs. n. 139/2005 (recante la costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), per la durata stabilita dal provvedimento cautelare disposto dall’Autorità giudiziaria e può, inoltre, sospendere il procedimento disciplinare in attesa degli esiti del giudizio penale.

Il sopra citato comma 2, dispone testualmente che «la sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici».

È, altresì, disposto che, l'incolpato dev’essere sentito prima della deliberazione.

In virtù di quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale evidenzia che, anche se il professionista è sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ciò non è ostativo alla circostanza che il Consiglio di Disciplina - una volta valutata la sussistenza dei presupposti, ovvero acclarata la morosità dell’iscritto – possa deliberare l’apertura di un ulteriore procedimento disciplinare a carico del professionista.

Il CNDCEC afferma quanto sopra, tenendo comunque conto che, il medesimo, può delegare un legale a farsi rappresentare nel corso del suddetto procedimento disciplinare.

Sospensione per morosità - Per completezza, in riferimento alla sospensione per morosità, si ricorda anche quanto disposto dal successivo articolo 54 del D. Lgs. n. 139/2005, pur non riguardando il caso specifico prospettato nel quesito all’attenzione del Consiglio Nazionale.

Detto articolo 54, infatti, stabilisce che, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento:
  • dei contributi previsti dall'articolo 12 (rubricato “Attribuzioni del Consiglio”), comma 1, lett. p (contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari);
  • o dei contributi previsti dall’articolo 29 (rubricato “Attribuzioni”), comma 1, lett. h (contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali).

La sospensione sarà revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.
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