19 giugno 2019

Revisore cancellato dal Registro per morosità: i chiarimenti del MEF

Autore: Alfonsina Pisano
Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto: questo è il contenuto del quesito n. 26 pubblicato sul sito del MEF in seguito ad una richiesta di chiarimenti inerente un provvedimento di cancellazione dal Registro dei Revisori Legali, ai sensi dell’art. 24-ter, comma 4, del d.lgs 39/2010 – Prot. 88426.

Il CNDCEC aveva interrogato il MEF a seguito del provvedimento adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze lo scorso 3 maggio, il quale disponeva la cancellazione di 12.554 revisori legali dal Registro tenuto dal Ministero. La cancellazione era stata chiamata in causa proprio per il mancato versamento dei contributi obbligatori per l’iscrizione, previsto ai sensi del d.lgs 39/2010.

Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.

La domanda n. 26 conteneva quanto segue:
  • "Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?"

In merito a quanto sopra esposto viene fornita la seguente dettagliata risposta:
  • “Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione”.

Il registro dei Revisori Legali: sezione “A”
Il registro dei revisori legali si compone delle sezioni “A” e “B”. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010, sono iscritti nella “Sezione A” i revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano ad attività di revisione legale presso una società di revisione, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti.

Sezione “B” e il pagamento annuale del contributo
Nella “Sezione B” viene iscritto il revisore legale che non ha in corso, o non li ha esercitati nell’ultimo triennio, incarichi di revisione legale o non ha collaborato ad incarichi di revisione legale presso una società di revisione.
L’iscrizione nella sezione B non preclude, in ogni caso, lo svolgimento di altre attività o prestazioni, diverse dalla revisione legale, previste dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la funzione di sindaco in un collegio sindacale non incaricato della revisione legale, ai sensi dell’articolo 2397 c.c., o perizie o attestazioni previste dal codice civile.

Pertanto, la distinzione tra le sezioni “A” e “B” è legata esclusivamente allo svolgimento di incarichi di revisione legale, e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto.

Il revisore legale iscritto nella “Sezione B” del Registro è comunque tenuto al pagamento del contributo annuale di iscrizione, all’obbligo di aggiornare il contenuto informativo del Registro in caso di variazione dei dati, inclusa la comunicazione di un valido indirizzo PEC, ed è soggetto agli obblighi di formazione continua di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 39/2010.
Non è soggetto, invece, ai controlli di qualità previsti sullo svolgimento della revisione legale.
L’iscritto nella “sezione B” del Registro dei revisori legali non può, inoltre, ospitare presso il proprio studio, in qualità di dominus, eventuali tirocinanti ai fini dell’abilitazione di questi ultimi all’esercizio dell’attività di revisione legale.
La Circolare RGS n. 34 dell’8 agosto 2013 stabilisce che la comunicazione degli incarichi va eseguita tramite modalità telematiche accedendo all'area riservata di ciascun iscritto al registro.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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