13 maggio 2022

Ucraina bis: sospensione degli adempimenti con efficacia retroattiva per i professionisti colpiti dal Covid

Autore: Salvatore Cortese
La disposizione che sospende la decorrenza dei termini per gli adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione da parte professionisti colpiti dal Covid-19, prevista dall’articolo 22-bis del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021, potrà essere applicata con efficacia retroattiva a partire data di dichiarazione dello stato di emergenza, ossia dal 31 gennaio 2020. È quanto previsto dall’articolo 12-bis, introdotto con un emendamento al ddl di conversione del D.L. n. 21/2022 (c.d. Ucraina bis).

La norma, in particolare, stabilisce che la disciplina dettata dall’art. 22-bis del D.L. n. 41/2021 si applichi con effetti retroattivi agli episodi avvenuti a partire dal 31 gennaio 2020, data in cui è stata emanata la delibera del Consiglio dei ministri che dichiarava lo stato di emergenza.

Ne consegue, dunque, che la sospensione dei termini ivi prevista – che opera dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione - si applichi non più soltanto nei casi di impedimento determinato da Covid-19 verificatisi a partire dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore della disposizione), ma anche agli episodi avvenuti a partire dal 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza.

La sospensione opera se il mandato è conferito prima dell’impedimento – La disposizione di cui all’articolo 22-bis del D.L. 41/2021 prevede che - a decorrere dal 23 marzo 2021 - la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19:
  • non comporta decadenza;
  • non costituisce inadempimento;
  • non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
La sospensione dei termini opera dall’inizio dell’impedimento, che può consistere nel ricovero in ospedale, nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o nella quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni dopo la sua cessazione. La norma, tuttavia, specifica che la sospensione è accordata soltanto a favore dei clienti che abbiano conferito al professionista un mandato professionale, avente data antecedente all’impedimento (ricovero ospedaliero o inizio delle cure domiciliari).

Trascorso il periodo di sospensione, il professionista ha 7 giorni di tempo per procedere agli adempimenti.

Pertanto, tenuto conto della sospensione di 30 giorni dall’impedimento e sommando i 7 giorni successivi, il professionista ha a disposizione 37 giorni per effettuare gli adempimenti dovuti.

Non sanabili i pagamenti effettuati prima dell’estensione temporale della sospensione – La disposizione emendata, inoltre, stabilisce che:
  • non potranno essere rimborsate le sanzioni e gli interessi eventualmente già pagati relativi al mancato rispetto dei termini per la trasmissione di atti e documenti o per pagamenti verificatosi nel periodo temporale in cui la sospensione non era ancora operativa (31 gennaio 2020 – 21 maggio 2021);
  • restano salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere riesaminate o annullate.
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