Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La disposizione che sospende la decorrenza dei termini per gli adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione da parte professionisti colpiti dal Covid-19, prevista dall’articolo 22-bis del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021, potrà essere applicata con efficacia retroattiva a partire data di dichiarazione dello stato di emergenza, ossia dal 31 gennaio 2020. È quanto previsto dall’articolo 12-bis, introdotto con un emendamento al ddl di conversione del D.L. n. 21/2022 (c.d. Ucraina bis).
La norma, in particolare, stabilisce che la disciplina dettata dall’art. 22-bis del D.L. n. 41/2021 si applichi con effetti retroattivi agli episodi avvenuti a partire dal 31 gennaio 2020, data in cui è stata emanata la delibera del Consiglio dei ministri che dichiarava lo stato di emergenza.
Ne consegue, dunque, che la sospensione dei termini ivi prevista – che opera dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione - si applichi non più soltanto nei casi di impedimento determinato da Covid-19 verificatisi a partire dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore della disposizione), ma anche agli episodi avvenuti a partire dal 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza.
La sospensione opera se il mandato è conferito prima dell’impedimento – La disposizione di cui all’articolo 22-bis del D.L. 41/2021 prevede che - a decorrere dal 23 marzo 2021 - la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19:
La sospensione dei termini opera dall’inizio dell’impedimento, che può consistere nel ricovero in ospedale, nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o nella quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni dopo la sua cessazione. La norma, tuttavia, specifica che la sospensione è accordata soltanto a favore dei clienti che abbiano conferito al professionista un mandato professionale, avente data antecedente all’impedimento (ricovero ospedaliero o inizio delle cure domiciliari).
Trascorso il periodo di sospensione, il professionista ha 7 giorni di tempo per procedere agli adempimenti.
Pertanto, tenuto conto della sospensione di 30 giorni dall’impedimento e sommando i 7 giorni successivi, il professionista ha a disposizione 37 giorni per effettuare gli adempimenti dovuti.
Non sanabili i pagamenti effettuati prima dell’estensione temporale della sospensione – La disposizione emendata, inoltre, stabilisce che: