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Beneficiano del differimento i lavoratori autonomi e le imprese soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi i collaboratori familiari o i soci ai quali è attribuito il reddito dell’impresa o società, e i professionisti o associati di studi professionali – Ammessi anche i forfettari, i minimi e chi determina l’imponibile con altri criteri a forfait