L’articolo 104 della legge fallimentare regola l’istituto dell’esercizio provvisorio come misura di tipo “eccezionale” «(…) il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio (…) se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori (…)», per i casi nei quali…
Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Quotidiano"?