13 gennaio 2023

Disoccupazione agricola 2023: domande dal 1° gennaio

Autore: Cinzia De Stefanis
Per la disoccupazione agricola 2023, pena la decadenza dal diritto, la domanda va presentata in via telematica dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per chi ha figli fino ai 21 anni di età (e senza limiti di età in caso di disabilità) o il coniuge a carico contestualmente può essere avanzata anche la richiesta di altri sostegni familiari (Assegno Unico e Universale - AUU o gli Assegni al Nucleo Familiare - ANF).

La disoccupazione agricola è una prestazione erogata dall'Inps a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Infatti gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) vengono iscritti negli appositi elenchi nominativi predisposti dall'Inps sulla base delle dichiarazioni trimestrali di manodopera inviate dai datori di lavoro.

Soggetti interessati - Alla disoccupazione agricola possono aver diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate: operai o salariati agricoli con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.

Per richiedere la disoccupazione bisogna inoltre possedere i seguenti requisiti:
  • iscrizione agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per il 2022 o contratto a tempo indeterminato per parte del 2022;
  • almeno 2 anni di anzianità contributiva nel settore dell’agricoltura, ovvero nel 2021-2022;
  • almeno 102 giornate di lavoro effettivo nel biennio 2021-2022.
Nello specifico, i soggetti a cui riconoscere la disoccupazione agricola sono:
  • gli operai agricoli a tempo determinato (OTD);
  • i piccoli coloni;
  • i compartecipanti familiari;
  • i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che lavorano per parte dell’anno.

Grazie alla disoccupazione agricola, entro il limite massimo di 365 annue, vengono coperte un numero di giornate pari a quelle lavorate, da cui vanno detratte quelle di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, quelle di lavoro in proprio, quelle indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità infortunio, etc.) e quelle non indennizzabili (espatrio definitivo, etc.).

Entità dell’indennità - L'indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento per gli operai agricoli a tempo determinato (con contributo di solidarietà del 9% applicabile per massimo di 150 giornate) e del 30% della retribuzione effettiva per operai agricoli a tempo indeterminato.

ATTENZIONE: se la prevalenza nel biennio "non è agricola" si potrebbe aver diritto alla disoccupazione ordinaria NASPI (purché venga presentata entro 60 giorni dal termine dell'ultima attività).

Assegno Nucleo Familiare - L'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto insieme alla domanda di indennità di disoccupazione agricola. Sarà calcolato in relazione alle giornate annue di lavoro agricolo, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e di festività La misura dell'assegno familiare dipende dalla tipologia del nucleo familiare, dal numero dei componenti del nucleo familiare e dal reddito del nucleo familiare. La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione. Per la richiesta l’assegno unico e universale o gli assegni al nucleo familiare sono richiesti i seguenti documenti:
  • attestazione Isee in corso di validità;
  • codice Fiscale dei familiari;
  • dichiarazione dei redditi 2022;
  • CU - Certificazioni Uniche 2022.
Come presentare la domanda - Per ottenere l'indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo può presentare la domanda online all’Inps attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può presentare domanda tramite:
  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
L'interessato è tenuto a indicare sulla domanda come dovrà avvenire il pagamento, se con accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell'IBAN) o se con bonifico presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente), previo accertamento dell'identità del percettore, tramite:
  • il documento di riconoscimento;
  • il codice fiscale;
  • la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all'interessato via posta.
L'indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.

La documentazione necessaria di cui dotarsi per la presentazione della domanda di disoccupazione agricola è la seguente:
  • documento d’Identità (Carta d’Identità, Passaporto);
  • codice fiscale;
  • buste paga/contratto di lavoro;
  • permesso di soggiorno, se si è lavoratori stranieri;
  • IBAN.
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