Inesistenza soggettiva delle operazioni, annullato l’accertamento se l’Agenzia non contesta puntualmente le difese del contribuente
La Corte di giustizia tributaria di Brescia (sentenza n. 487/2025) sancisce che, in caso di contestazione per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve motivare specificamente e controbattere alle deduzioni e prove documentali offerte dal contribuente, pena la nullità dell’avviso di accertamento.
Autore: Giulio Bartoli
Inesistenza soggettiva delle operazioni: il contribuente deve fornire la prova contraria, e l’Ufficio, nell’avviso di accertamento, deve contestare in maniera circostanziata le deduzioni addotte in sede istruttoria dalla parte, pena la nullità dell’atto accertativo. Così la Corte di giustizia…
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