Le spese di lite non possono essere inferiori al 50% dei valori medi indicati nel decreto ministeriale
Autore: Maria Luisa Barone
Ai fini della liquidazione del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancato accordo tra le parti, il Giudice, nella vigenza del D.m. n. 55/2014, art. 4, comma 1, come modificato dal D.m. n. 37/2018, non può in nessun caso diminuire oltre il 50% i valori medi…
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