7 maggio 2022

Aiuti di Stato: un “ombrello” che fa acqua da tutte le parti

Autore: Paolo Iaccarino
Continuano gli interventi del Ministero dell’Economia e Finanze in ordine alla disciplina della dichiarazione sostitutiva per il monitoraggio degli aiuti Covid erogati sulla base del Temporary Framework. Quasi a giustificarsi, il MEF conferma le perplessità degli operatori del settore tributario nei confronti di un adempimento ridondante, ma non arretra di un centimetro. Nessuna esclusione e nessun rinvio.

Dalla risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08011 del 4 maggio 2022 emergono interessanti conferme. L’adempimento previsto dall’articolo 1, commi da 13 a 17, del Decreto Legge n. 41 del 2021 non ha matrice tributaria e non prevede sanzioni, se non quelle penalmente rilevanti previste dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 conseguenti alle dichiarazioni mendaci. Si tratta, piuttosto, di un adempimento, imposto dall’esterno, espressamente richiesto dalla Commissione Europea al fine di consentire il controllo sul rispetto dei requisiti e delle soglie previste dal Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato.

Un “regime ombrello” che fa acqua da tutte le parti. Come espressamente indicato della decisione della Commissione UE C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, l’autochiarazione nasceva dall'esigenza di facilitare le attività di monitoraggio di cui, nel caso di specie, è onerata l’Amministrazione Finanziaria. La citata decisione, infatti, chiama l’Agenzia delle Entrate a due distinte verifiche: la prima relativa al monitoraggio degli aiuti richiesti nell'ambito di misure precedentemente approvate, la seconda finalizzata alla verifica che tali importi non superino i massimali previsti rispettivamente dal punto 3.1 e/o 3.12 del Quadro Temporaneo. L’autodichiarazione, in altri termini, è funzionale a identificare, nell’ottica comunitaria dell’impresa unica, i complessivi aiuti di Stato richiesti e, di conseguenza, recuperare gli importi non spettanti o eccedenti i limiti previsti dalla rispettiva sezione di appartenenza.

Ancora una volta, stranamente, viene sorvolata la questione attinente alle conseguenze dell’inadempimento. Escluse le sanzioni amministrative, aspetto sul quale avevamo le idee chiare (“Dichiarazione aiuti di Stato: quale sanzione?”), è necessario lavorare ancora di fantasia per comprendere quali reali conseguenze giuridicamente apprezzabili possano scaturire dall’eventuale inadempimento. Probabilmente nessuna. Secondo le intenzioni dello schema ombrello, infatti, la dichiarazione sostitutiva che ne costituisce una componente essenziale doveva avere carattere preventivo rispetto alla concessione degli aiuti di Stato. Come è accaduto, ad esempio, per i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni-bis quando la dichiarazione sostitutiva esordiva per la prima volta.

L’obiettivo dello schema ombrello doveva essere quello di concedere nuovi aiuti di Stato ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo e, per questo, prevedeva per le future erogazioni un meccanismo di monitoraggio più attento rispetto a quelli utilizzati nel passato.
Per questo motivo è possibile affermare che in assenza di sanzioni amministrative e di espresse clausole di decadenza, imposte dalle singole disposizioni agevolative, è ancora difficile immaginare che l’aiuto di Stato possa essere sacrificato per una mancata dichiarazione sostitutiva che, secondo lo schema ombrello, doveva essere parte integrante della richiesta.
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