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Dal 1° aprile 2026 l’accesso agli incentivi e sgravi contributivi per le assunzioni sarà subordinato a un nuovo adempimento obbligatorio: la pubblicazione preventiva dell’offerta di lavoro sul SIISL, il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. In assenza di tale pubblicazione, l’agevolazione non potrà essere riconosciuta.
L’approfondimento analizza il quadro normativo di riferimento, l’ambito di applicazione del nuovo obbligo individuando le tipologie di assunzioni interessate, gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro e le conseguenze in caso di inadempimento, fornendo indicazioni operative per la corretta gestione delle assunzioni agevolate a partire da aprile 2026.
Con l’articolo 14 del D.l. n. 159/2025 (c.d. decreto Salute e Sicurezza), il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle assunzioni agevolate introducendo, in capo ai datori di lavoro privati che intendono fruire di incentivi o sgravi contributivi alle assunzioni, un requisito procedurale aggiuntivo ai fini del riconoscimento del beneficio.
Tale requisito consiste nella pubblicazione preventiva dell’offerta di lavoro sul SIISL, quale condizione necessaria per l’accesso alle misure agevolative.
Il SIISL, Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, è una piattaforma digitale istituita dall’art. 5 del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni dalla legge n. 85/2023, realizzata dall’INPS presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il sistema si inserisce nel quadro delle politiche attive del lavoro ed è finalizzato a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché a supportare i processi di inclusione e reinserimento occupazionale.
Attualmente il SIISL è già operativo per la gestione di diversi strumenti di sostegno al reddito e di attivazione lavorativa a favore di soggetti beneficiari di misure di inclusione sociale e lavorativa, come l’Assegno di inclusione (ADI), il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e, dal 24 novembre 2024, anche i percettori NASpI e DIS-COLL.
L’estensione dell’utilizzo del SIISL alle assunzioni agevolate risponde all’esigenza di:
Le misure agevolative connesse alle assunzioni sono finalizzate alla creazione di nuova occupazione, al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o esclusi dai processi produttivi - quali disoccupati, lavoratori over 50, beneficiari di misure di inclusione sociale, soggetti con disabilità – nonché al sostegno di specifici territori o comparti produttivi e alla promozione dell’occupazione giovanile, femminile e nelle aree ZES.
Il riconoscimento degli sgravi contributivi è subordinato al rispetto dei principi generali di cui all’art. 31 del D. Lgs. N. 150/2015, tra cui:
A decorrere dal 1° aprile 2026, a tali condizioni si aggiunge un ulteriore requisito di natura procedurale:
L’obbligo di pubblicazione sul SIISL non sostituisce le condizioni generali di accesso agli incentivi, ma si configura come requisito aggiuntivo. Ne consegue che il datore di lavoro, ai fini del riconoscimento dei benefici, è tenuto a garantire il rispetto congiunto di tutti i presupposti previsti dall’ordinamento in materia di agevolazioni contributive.
L’obbligo di pubblicazione preventiva dell’offerta di lavoro sul portale SIISL riguarda tutte le assunzioni per le quali è previsto il riconoscimento di un’agevolazione contributiva.
Rientrano, pertanto, nell’ambito applicativo:
Restano esclusi dall’ambito applicativo i contratti di apprendistato, in quanto, come chiarito anche dalla circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro, la riduzione dell’aliquota contributiva prevista per tali rapporti costituisce un regime ordinario, espressione di una decisione politica finalizzata a favorire l’occupazione giovanile, e non un incentivo all’occupazione.
Dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che intendono fruire di esoneri o sgravi contributivi sono tenuti:
la pubblicazione dell’offerta non costituisce un’opzione, bensì una condizione di accesso all’incentivo.
In caso di mancata pubblicazione:
l’eventuale inadempimento non incide sulla validità del rapporto di lavoro, ma comporta la perdita del beneficio, analogamente a quanto avviene in presenza di irregolarità contributiva o di violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il SIISL consente al datore di lavoro di accedere agli esiti delle verifiche relative ai dati autocertificati dai lavoratori iscritti alla piattaforma. L’utilizzo degli esiti messi a disposizione dal sistema consente di:
Dal 1° aprile 2026 gli obblighi di utilizzo del SIISL, si estendono anche alle Agenzie per il Lavoro, tenute a:
È inoltre prevista l’iscrizione al SIISL dei lavoratori stranieri extracomunitari che hanno frequentato corsi di formazione professionale nel Paese d’origine, approvati da enti italiani o internazionali. L’ingresso di tali lavoratori nel mercato del lavoro nazionale avverrà al di fuori dalle quote annuali previste dalla normativa sull’immigrazione, al fine di favorire un inserimento più rapido e qualificato nei settori produttivi interessati.
A decorrere dal 1° aprile 2026 anche le comunicazioni obbligatorie (CO) relative ad assunzioni, trasformazioni, cessazioni potranno essere effettuate non solo tramite i canali telematici oggi previsti, ma attraverso il portale SIISL.
Possono operare tramite la piattaforma:
Il SIISL si configura, pertanto e in prospettiva, come uno strumento integrato idoneo a supportare la gestione dell’intero ciclo del rapporto di lavoro, dalla pubblicazione dell’offerta fino all’assolvimento degli obblighi comunicativi previsti dalla normativa vigente.
l’utilizzo del SIISL per l’invio delle comunicazioni obbligatore non modifica gli obblighi sostanziali e le tempistiche previste dalla normativa vigente.
Le modalità operative saranno definite da un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa consultazione delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, della Conferenza Stato-Regioni.
Il decreto dovrà disciplinare, in particolare:
Il termine previsto per l’emanazione è fissato in 60 giorni dall’entrata in vigore della norma. Alla data attuale, tuttavia, il decreto attuativo non risulta ancora emanato.
Alla luce della nuova previsione, per ogni assunzione agevolata effettuata dal 1° aprile 2026, è necessario:
è necessario pubblicare l’offerta di lavoro sul SIISL se il candidato è già stato individuato?
Si. L’obbligo di pubblicazione sul SIISL non è collegato alla modalità di reperimento del lavoratore (passaparola, autocandidatura, segnalazione interna o altro), ma esclusivamente alla richiesta di fruizione dell’incentivo contributivo. La pubblicazione costituisce, infatti, un presupposto procedurale necessario ai fini del riconoscimento del beneficio.
come si coordina il nuovo obbligo SIISL con il DURC?
L’obbligo di pubblicazione sul SIISL non sostituisce le condizioni generali già previste dalla normativa in materia di incentivi all’occupazione, ma si aggiunge ad esse. Il quadro dei requisiti risulta così articolato:
la pubblicazione dell’offerta sul SIISL obbliga a richiedere l’incentivo?
No. La pubblicazione dell’offerta senza successiva richiesta di incentivo non comporta sanzioni. L’obbligo opera esclusivamente ai fini del riconoscimento del beneficio ed è configurato come condizione necessaria per ottenere lo sgravio contributivo, non come vincolo che impone la fruizione dell’agevolazione.
Una società di servizi amministrativi con 15 dipendenti intende assumere, a decorrere dal 16 aprile 2026, un’impiegata amministrativa a tempo indeterminato fruendo del bonus Donne.
Poiché l’assunzione avviene dopo il 1° aprile 2026, il datore di lavoro deve:
In presenza di tutti i presupposti richiesti, il datore di lavoro potrà dunque fruire integralmente dello sgravio contributivo previsto dal bonus Donne, che sarà successivamente esposto nei flussi Uniemens.
È consigliabile conservare la documentazione attestante:
(prezzi IVA esclusa)