3 marzo 2026

CTU e Periti: conferma biennale dell’iscrizione entro marzo 2026, ecco cosa fare

Revisione biennale Albi CTU e Periti: domanda di conferma via portale Giustizia entro marzo 2026

Autore: Redazione Fiscal Focus

L’Albo dei CTU e dei Periti del tribunale è soggetto a una revisione biennale per verificare la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione e allo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice. Lo ricorda il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, richiamando la normativa che disciplina la procedura di “conferma” dell’iscrizione.

Per i professionisti già iscritti, la conferma non è automatica: è richiesta una specifica domanda, da presentare esclusivamente tramite il portale ministeriale dedicato. La prima scadenza utile è fissata entro il mese di marzo 2026, secondo la tempistica collegata alla data di iscrizione risultante nel sistema. I chiarimenti sono arrivati con l'Informativa n. 39 del 27 febbraio 2026. 

Revisione biennale: obbligo di domanda di conferma

La normativa prevede che, per consentire la revisione biennale dell’albo, gli iscritti presentino domanda di conferma ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.m. 4 agosto 2023, n. 109. Si tratta di un passaggio necessario a dimostrare che i requisiti richiesti al momento dell’iscrizione permangono nel tempo.

Come presentare la conferma: solo via portale del Ministero

La conferma dell’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente attraverso il portale “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari” del Ministero della Giustizia, seguendo tutti i passaggi previsti dalla procedura. L’informativa evidenzia che la prima conferma biennale deve avvenire entro marzo 2026, secondo la scansione temporale collegata alla data di iscrizione presente nel portale.

Il modello da allegare: rinvio all’Informativa 21/2024

Con l’Informativa n. 40/2026 il CNDCEC integra le indicazioni già fornite, rinviando espressamente all’Informativa n. 21 del 26 febbraio 2024 anche per quanto riguarda il modello di dichiarazione sostitutiva richiesto dall’art. 6, comma 3, del d.m. 4 agosto 2023, n. 109. In pratica, oltre alla compilazione della domanda sul portale, occorre fare riferimento a quel modello per predisporre correttamente la dichiarazione richiesta in sede di conferma.

Attenzione alle conseguenze: rischio cancellazione e nessun contributo dovuto

Un aspetto centrale riguarda gli effetti dell’inadempimento: la mancata presentazione della domanda di conferma può comportare la cancellazione dall’albo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Al tempo stesso, viene precisato che per il mantenimento dell’iscrizione non è previsto il versamento di alcun contributo. 

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