31 marzo 2026

CTU e periti, il CNDCEC chiarisce il rinnovo dell’iscrizione agli albi

Mantenimento iscrizione possibile solo dopo la comunicazione formale del Tribunale

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti torna sul tema del mantenimento dell’iscrizione agli albi dei CTU e dei periti e, con l’Informativa n. 59/2026, diffonde ai Presidenti degli Ordini territoriali le precisazioni fornite dal Ministero della Giustizia sulla procedura di rinnovo biennale. 

Il punto centrale del chiarimento riguarda il momento in cui il professionista può attivare a procedura: il rinnovo, infatti, non può essere avviato autonomamente in qualsiasi momento, ma solo a seguito di una specifica comunicazione del Comitato del Tribunale presso cui è avvenuta l’iscrizione.

Nell’informativa datata 30 marzo 2026, il presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio richiama le precedenti informative n. 39/2026 e 40/2026 e informa che il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale alcuni chiarimenti relativi alla procedura di rinnovo biennale dell’iscrizione dei consulenti tecnici d’ufficio presso gli albi dei Tribunali.

Il documento mira a fare ordine su un aspetto pratico molto rilevante per gli iscritti: le modalità concrete con cui deve essere confermata la permanenza nell’albo e il ruolo svolto dagli uffici giudiziari e dagli Ordini professionali in questa fase.

Quando si può avviare la procedura 

Il CNDCEC evidenzia che la procedura per il rinnovo dell’iscrizione sarà resa disponibile attraverso il portale “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari” soltanto dopo la comunicazione del Comitato del Tribunale competente. Si tratta di un passaggio formale indispensabile, previsto dall’articolo 6 del DM n. 109/2023.

In occasione della revisione dell’albo, infatti, il Comitato verifica la permanenza dei requisiti per l’iscrizione e il segretario comunica agli interessati, tramite PEC, il termine entro cui presentare la domanda di conferma. L’informativa sottolinea anche una conseguenza importante: la mancata presentazione della domanda equivale alla volontà di non mantenere l’iscrizione.

Il ruolo degli Ordini professionali 

Per i professionisti iscritti a un ordine, come i commercialisti, il decreto prevede che le comunicazioni del segretario del Comitato e la trasmissione delle domande di conferma possano avvenire anche per il tramite dell’Ordine o del collegio professionale di appartenenza. È un passaggio che rafforza il raccordo tra uffici giudiziari e organismi di categoria.

L’ultimo chiarimento operativo è netto: il portale consentirà all’utente di avviare la procedura di rinnovo solo in presenza di una formale richiesta da parte del Tribunale. In altre parole, il professionista non deve procedere in autonomia prima di aver ricevuto la comunicazione prevista. Un’indicazione che punta a evitare errori procedurali e a uniformare il comportamento degli iscritti su tutto il territorio nazionale.

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