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Il CNDCEC, con l'Informativa n. 86/2026, ha illustrato le modifiche introdotte dal Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 in materia di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Il provvedimento, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026 e reso disponibile il 1° giugno 2026, interviene sulla disciplina prevista dagli articoli 5-bis, 13 e 17 del D.Lgs. n. 14/2019, come modificati dal D.Lgs. n. 136/2024.
Il decreto recepisce alcune delle osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale e aggiorna le disposizioni operative relative alla composizione negoziata, con particolare attenzione alla qualificazione professionale e alle modalità di iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti previsto dall’art. 13, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
L’aggiornamento del documento sulla composizione negoziata adegua le indicazioni operative alle innovazioni introdotte dal correttivo-ter al Codice della crisi e dell’insolvenza.
Tra gli interventi più significativi figura l’introduzione della nuova Sezione II-bis, dedicata alle peculiarità dei piani nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e al tema del valore riservato ai soci. L’obiettivo è quello di coordinare la disciplina della composizione negoziata con le più recenti soluzioni previste dal Codice della crisi.
Viene inoltre rafforzato il ruolo del piano di risanamento, chiarendo che la check list costituisce uno strumento di riferimento non solo per la composizione negoziata, ma anche per la predisposizione dei piani richiesti negli altri strumenti di regolazione della crisi.
Particolare rilievo assume anche la determinazione del valore di liquidazione del patrimonio, individuato come parametro fondamentale per valutare la convenienza delle proposte rivolte ai creditori e la sostenibilità delle soluzioni prospettate.
Il decreto aggiorna inoltre le indicazioni operative riguardanti l’attività dell’esperto, la conduzione delle trattative, la gestione dei gruppi di imprese e la predisposizione della relazione finale, con l’obiettivo di rendere le procedure più omogenee e trasparenti.
Un ulteriore intervento riguarda la disciplina degli esperti indipendenti. Pur restando invariati i requisiti sostanziali previsti dall’art. 13 del Codice della crisi, il decreto rafforza il sistema di qualificazione professionale attraverso l’introduzione della scheda sintetica del profilo dell’esperto, l’aggiornamento della documentazione richiesta per l’iscrizione e una più puntuale valorizzazione delle esperienze maturate nel campo della ristrutturazione aziendale e della gestione della crisi.
Tra le novità di maggiore interesse figura l’aggiornamento del modello di domanda che i professionisti iscritti agli Albi dovranno utilizzare per richiedere l’inserimento nell’elenco degli esperti indipendenti.
Le modifiche recepiscono le previsioni contenute nella Sezione VI del Decreto dirigenziale, dedicata alla “Scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto”, e mirano a rendere più completa e trasparente la rappresentazione delle competenze e delle esperienze professionali maturate dai candidati.
A supporto delle nuove disposizioni, il CNDCEC ha allegato all’Informativa il testo del Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 (allegato 1) e il modello di domanda aggiornato (allegato 2) che dovrà essere utilizzato per la richiesta di iscrizione nell’elenco.
Tra i documenti trasmessi figura, inoltre, un facsimile (allegato 3) di informativa sul trattamento dei dati personali da allegare alla domanda di iscrizione. Il modello potrà essere utilizzato dagli Ordini territoriali previa compilazione e personalizzazione, tenendo conto dell’organizzazione adottata per la gestione degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.
L'Informativa richiama l'attenzione degli Ordini territoriali sugli adempimenti connessi alla gestione dell'elenco degli esperti indipendenti. Il Consiglio Nazionale ricorda che il termine per la trasmissione alle Camere di commercio dei dati necessari al popolamento annuale degli elenchi è fissato al 15 luglio 2026.
Il CNDCEC segnala inoltre che alcuni professionisti risultano ancora iscritti negli elenchi degli esperti nonostante siano stati cancellati dai rispettivi Albi professionali.
La questione assume particolare rilevanza alla luce dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019, che impone agli Ordini professionali di comunicare tempestivamente alle Camere di commercio l’avvenuta cancellazione dall’Albo, affinché venga disposta la corrispondente cancellazione dall’elenco degli esperti indipendenti.
Il rispetto di tale adempimento è fondamentale per garantire la correttezza e l’affidabilità degli elenchi, evitando la permanenza di soggetti che non possiedono più i requisiti richiesti per l’iscrizione.
Alla luce delle segnalazioni ricevute, il CNDCEC invita gli Ordini territoriali a verificare la completezza delle comunicazioni già trasmesse alle Camere di commercio e a provvedere all’invio di quelle eventualmente mancanti.
L’aggiornamento delle posizioni dovrebbe essere effettuato, quantomeno, contestualmente alla trasmissione dei nominativi dei professionisti che presentano per la prima volta domanda di iscrizione nell’elenco. Tale attività consente di mantenere costantemente allineati gli elenchi degli esperti indipendenti e di agevolare le Camere di commercio nella corretta gestione delle relative banche dati.