Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Gli incarichi di commissario giudiziale svolti nell'ambito delle procedure di concordato minore possono essere considerati validi ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti della composizione negoziata della crisi d'impresa.
È questo il chiarimento fornito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il Pronto Ordini n. 63/2026 del 10 luglio 2026.
Il caso sottoposto al Consiglio Nazionale riguarda una professionista che ha chiesto l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), dichiarando di aver maturato le due esperienze professionali richieste attraverso altrettanti incarichi di commissario giudiziale nell'ambito di procedure di concordato minore disciplinate dagli articoli 66 e 74 del CCII. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia domanda quindi se tali incarichi possano essere considerati idonei a dimostrare il requisito dell'esperienza nel settore della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.
L'articolo 13 del D.Lgs. n. 14/2019 stabilisce che possono essere iscritti nell'elenco degli esperti della composizione negoziata i professionisti che risultano iscritti da almeno cinque anni al proprio albo professionale, hanno frequentato la specifica formazione prevista dalla normativa ministeriale e possiedono adeguate esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.
Con riferimento a quest'ultimo requisito, il CNDCEC richiama le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2021, secondo cui gli Ordini professionali sono tenuti a verificare concretamente il possesso delle esperienze dichiarate attraverso la documentazione comprovante gli incarichi effettivamente svolti. La finalità della verifica consiste nell'accertare che il professionista disponga delle competenze necessarie per gestire efficacemente le trattative tipiche della composizione negoziata della crisi.
Il quadro normativo è stato successivamente aggiornato dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023 e, da ultimo, dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, emanato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. decreto correttivo). Quest'ultimo provvedimento, attraverso l'Allegato 4, ha precisato i criteri che gli Ordini devono utilizzare nella valutazione delle esperienze professionali richieste per l'iscrizione nell'elenco.
Nel proprio parere il Consiglio Nazionale osserva che, tra le esperienze espressamente individuate dalla disciplina ministeriale, figura anche quella di commissario giudiziale. Inoltre, viene evidenziato che il requisito delle precedenti esperienze previsto dall'art. 13 del CCII può ritenersi soddisfatto anche attraverso due incarichi della stessa tipologia, purché effettivamente riconducibili alle attività indicate dalla normativa.
Il documento approfondisce quindi la disciplina del concordato minore. L'art. 78, comma 2-bis, del CCII prevede infatti la possibilità di nominare un commissario giudiziale in presenza di specifiche condizioni, quali la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari, la presentazione di un concordato in continuità aziendale oppure la richiesta formulata dallo stesso debitore. Analogamente, l'art. 66 del Codice consente la nomina del commissario giudiziale nelle procedure familiari quando almeno uno dei debitori non riveste la qualifica di consumatore e trova applicazione la disciplina del concordato minore.
Un ulteriore elemento valorizzato dal CNDCEC riguarda il rinvio operato dall'art. 74, comma 4, del CCII alle disposizioni previste per il concordato preventivo. In virtù di tale richiamo, al commissario giudiziale nominato nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si applica l'art. 92 del Codice della crisi, che gli attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale e le tradizionali funzioni di vigilanza, controllo e informazione proprie della procedura concorsuale.
Alla luce del quadro normativo e delle funzioni concretamente esercitate dal commissario giudiziale, il Consiglio Nazionale conclude che gli incarichi svolti nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono pienamente valutabili ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione negoziata previsto dall'art. 13, comma 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.