3 luglio 2026
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3 luglio 2026

Esperti della composizione negoziata: chiarimenti sui requisiti di esperienza

Il CNDCEC precisa quando gli incarichi professionali possono essere valorizzati ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti della crisi d’impresa

Autore: Lucia Giampà

L’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti della composizione negoziata della crisi d’impresa continua a richiedere una valutazione attenta e sostanziale delle esperienze professionali maturate dal richiedente. Non è sufficiente, infatti, il mero conferimento formale di un incarico ma occorre verificare se l’attività svolta sia effettivamente riconducibile al campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.

Il chiarimento arriva dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il Pronto Ordini n. 52/2026, reso in risposta a un quesito formulato dall’Ordine di Fermo. La questione riguardava la possibilità di considerare validi, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti, alcuni incarichi professionali maturati nell’ambito di procedure concorsuali o di percorsi di risanamento non sempre giunti a compimento.

Il tema assume rilievo pratico per gli Ordini territoriali chiamati a valutare le domande di iscrizione, ma anche per i professionisti che intendono documentare le proprie esperienze ai fini dell’accesso all’elenco.

I requisiti per l’iscrizione nell’elenco

La disciplina oggi contenuta nell’articolo 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza richiede, per i commercialisti e gli avvocati, l’iscrizione all’albo professionale da almeno cinque anni, il possesso della specifica formazione prevista dalla normativa ministeriale e la maturazione di precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.

Proprio quest’ultimo requisito rappresenta spesso il profilo più delicato. Le esperienze professionali devono essere documentate e devono dimostrare che il professionista abbia acquisito competenze effettive nella gestione di situazioni di crisi, con particolare riferimento ad attività finalizzate alla conservazione del valore aziendale e alla ricerca di soluzioni idonee al superamento dello stato di difficoltà.

Le indicazioni ministeriali, inizialmente contenute nella circolare del 29 dicembre 2021, sono state successivamente integrate dal decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 e, da ultimo, dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, che ha aggiornato le indicazioni operative alla luce delle modifiche introdotte dal correttivo al Codice della crisi.

Le esperienze rilevanti

Tra le esperienze valorizzabili rientrano, tra le altre, gli incarichi di attestatore, di consulente incaricato della predisposizione e presentazione di piani di risanamento o accordi di ristrutturazione, di consulente nell’ambito della composizione negoziata, nonché gli incarichi di commissario giudiziale e di commissario straordinario.

Il CNDCEC ricorda inoltre che il riferimento normativo alle “precedenti esperienze” consente di individuare in due il numero minimo di esperienze professionali richieste. Tali esperienze possono essere maturate anche attraverso incarichi dello stesso tipo, purché siano effettive e coerenti con l’ambito della ristrutturazione e della crisi d’impresa.

La valutazione, quindi, non può essere meramente nominalistica. Occorre verificare il contenuto concreto dell’attività svolta, l’effettivo collegamento con una procedura o un percorso di risanamento e la capacità dell’incarico di dimostrare una preparazione professionale adeguata alla funzione che l’esperto è chiamato a svolgere nella composizione negoziata.

Commissario giudiziale: rileva l’ammissione alla procedura

Il primo caso esaminato riguarda l’incarico di commissario giudiziale nominato nell’ambito di una domanda di concordato con riserva, alla quale non ha poi fatto seguito l’ammissione alla procedura concordataria. La società, infatti, è stata successivamente assoggettata a liquidazione giudiziale.

Sul punto, il Consiglio Nazionale conferma l’impostazione già espressa in precedenza: l’esperienza di commissario giudiziale nei casi di domanda con riserva non può essere considerata valida se non vi è stata l’ammissione della proposta concordataria.

Il dato decisivo, dunque, non è la sola nomina, ma il successivo sviluppo della procedura. Se la domanda resta nella fase preliminare e non si traduce nell’ammissione al concordato, l’incarico non appare sufficiente a comprovare un’esperienza effettiva nel percorso di gestione della crisi rilevante ai fini dell’iscrizione nell’elenco.

Attestatore di piano liquidatorio: incarico valido

Diversa è la conclusione per l’incarico di attestatore relativo a un piano liquidatorio posto a base di una domanda di concordato preventivo.

Il CNDCEC ritiene che tale esperienza possa essere considerata valida. La circostanza che la società fosse in liquidazione o che il piano avesse natura liquidatoria non è, di per sé, incompatibile con il requisito richiesto. Anche il concordato liquidatorio, infatti, può rappresentare uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, volto alla ristrutturazione del debito e al soddisfacimento dei creditori.

L’attività dell’attestatore conserva, quindi, rilievo professionale, in quanto richiede una valutazione sulla fattibilità del piano e sulla sua idoneità a realizzare una soluzione della crisi. Non rileva soltanto la continuità aziendale in senso stretto, poiché anche la liquidazione del patrimonio, se inserita in un piano concordatario, può costituire una modalità di regolazione della crisi d’impresa.

Advisor: non basta l’incarico se manca la presentazione del piano

Il terzo caso riguarda l’incarico di advisor conferito per la predisposizione e presentazione di una domanda di concordato preventivo e del relativo piano, successivamente rinunciato dal cliente prima della presentazione della proposta.

In questa ipotesi, il Consiglio Nazionale esclude la validità dell’esperienza. La rinuncia intervenuta prima della presentazione del piano e della proposta impedisce di considerare l’incarico come effettivamente rilevante ai fini dell’iscrizione.

L’incarico di consulenza, infatti, deve essere finalizzato non solo in astratto, ma anche concretamente, alla predisposizione e presentazione di strumenti di regolazione della crisi, quali piani attestati, accordi di ristrutturazione, convenzioni di moratoria, piani di ristrutturazione soggetti a omologazione o proposte concordatarie.

Ne deriva che non può essere valorizzata un’attività rimasta allo stadio meramente preparatorio, quando non si sia tradotta in un’effettiva attivazione dell’imprenditore mediante la presentazione del piano o della proposta.

Valutazione sostanziale degli incarichi

Il principio che emerge dal chiarimento del CNDCEC è quello della prevalenza della sostanza sulla forma. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti della composizione negoziata, non ogni incarico collegato alla crisi d’impresa è automaticamente valido.

Occorre verificare che l’esperienza sia effettiva, documentata e coerente con le finalità proprie della composizione negoziata, vale a dire la ricerca di soluzioni idonee al superamento della crisi e alla preservazione, ove possibile, del valore aziendale.

Per i professionisti interessati all’iscrizione, diventa quindi essenziale predisporre una documentazione completa, capace di dimostrare non solo il conferimento dell’incarico, ma anche l’attività concretamente svolta e il collegamento con strumenti di regolazione della crisi. Per gli Ordini territoriali, invece, il chiarimento offre un criterio operativo utile per distinguere gli incarichi meramente formali da quelli realmente espressivi di competenze professionali spendibili nella composizione negoziata.

La linea interpretativa conferma, in definitiva, che l’elenco degli esperti non è destinato a raccogliere professionisti semplicemente coinvolti in procedure concorsuali, ma soggetti in possesso di esperienze qualificate nella gestione e nella ristrutturazione della crisi d’impresa.

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