18 luglio 2026

Composizione negoziata, l’incarico di ausiliario non rileva per l’elenco degli esperti

P.O. n.68/2026: l’attività svolta nel concordato semplificato omologato non rientra tra le esperienze utili ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 13 del Codice della crisi

Autore: Chiara Aiello

Il CNDCEC, con il P.O. n. 68 del 15 luglio 2026, ha risposto a un quesito dell’Ordine di Firenze sui requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti della composizione negoziata. Il dubbio riguarda la possibilità di considerare valida l’attività svolta come ausiliario in un concordato semplificato omologato.

Il professionista era stato nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’Ordine ha quindi chiesto se tale incarico potesse essere utilizzato per dimostrare l’esperienza maturata nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.

Il CNDCEC chisrische che l’incarico di ausiliario nel concordato semplificato, anche quando la procedura si conclude con l’omologazione, non può essere valutato positivamente ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti.

L’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019 prevede che il professionista debba essere iscritto da almeno cinque anni all’Albo, aver completato la specifica formazione prevista dal Ministero della Giustizia e aver maturato precedenti esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d’impresa.

Con riferimento a quest’ultimo requisito, non è sufficiente aver svolto un qualsiasi incarico nell’ambito di una procedura concorsuale. Le esperienze devono rientrare tra quelle individuate dalle Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2021 e dai successivi decreti dirigenziali.

Il quadro è stato aggiornato, da ultimo, con il decreto del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026. Il provvedimento indica le attività che possono essere considerate valide, tra cui gli incarichi di attestatore, gestore della crisi per la ristrutturazione dell’impresa agricola, consulente del debitore nella composizione negoziata, commissario giudiziale e commissario straordinario.

Sono inoltre valutabili le consulenze finalizzate alla predisposizione di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, moratorie, piani di ristrutturazione soggetti a omologazione e concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti. Possono rilevare anche le attività relative alla ristrutturazione dei debiti fiscali e previdenziali e quelle in materia di lavoro, purché direttamente collegate al risanamento dell’impresa.

L’Ordine professionale è tenuto a verificare concretamente le esperienze dichiarate. Il richiedente deve quindi presentare la documentazione che dimostri gli incarichi e i mandati effettivamente ricevuti.

L’attività di ausiliario nel concordato semplificato non è compresa tra quelle riconosciute. Il CNDCEC chiarisce pertanto che tale incarico, anche se conferito dal tribunale e svolto nell’ambito di una procedura omologata, non permette di soddisfare il requisito dell’esperienza richiesto per l’iscrizione nell’elenco degli esperti della composizione negoziata.

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