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Può essere valutato ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti della composizione negoziata anche l’incarico ricevuto dal commercialista direttamente dall’advisor legale dell’impresa in crisi. Non è quindi indispensabile che il mandato sia stato conferito dall’imprenditore, a condizione che l’attività professionale sia autonoma, specificamente documentata e abbia portato alla predisposizione personale del piano economico, patrimoniale e finanziario utilizzato nella procedura.
È quanto precisa il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel Pronto Ordini n. 64/2026 del 14 luglio 2026, rispondendo a un quesito dell’Ordine di Palermo sull’applicazione dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La questione riguarda la domanda di iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti presentata da un commercialista che aveva maturato precedenti esperienze nell’ambito di procedure di concordato preventivo in continuità aziendale.
In tali procedure l’impresa in crisi aveva affidato a un avvocato l’incarico di advisor per la ristrutturazione aziendale e la predisposizione del concordato. Il legale, occupandosi prevalentemente degli aspetti giuridici, aveva poi conferito al commercialista un distinto mandato professionale per la redazione del piano economico, patrimoniale e finanziario posto alla base della proposta concordataria.
L’attività del commercialista non si era limitata a una collaborazione interna o a un semplice supporto allo studio legale. Il professionista aveva infatti ricevuto un incarico autonomo, aveva redatto personalmente il piano e aveva percepito il compenso dall’advisor che gli aveva commissionato la prestazione.
Il dubbio posto dall’Ordine riguardava la possibilità di considerare tale esperienza valida nonostante il mandato non provenisse direttamente dall’impresa interessata dalla procedura.
Secondo il CNDCEC, l’assenza di un rapporto contrattuale diretto con l’impresa non impedisce di valorizzare l’attività svolta dal commercialista. Ciò che rileva è la natura effettiva della prestazione e la responsabilità assunta dal professionista.
L’incarico può quindi essere valutato positivamente quando ha un oggetto specifico, risulta formalizzato mediante un autonomo mandato professionale e riguarda la predisposizione del piano posto a fondamento della proposta concordataria o del percorso di risanamento.
Il piano deve inoltre essere stato materialmente e personalmente redatto dal commercialista ed essere stato effettivamente utilizzato nell’ambito della procedura dell’impresa in crisi. Il professionista deve aver assunto la responsabilità della prestazione, non essendo sufficiente dimostrare una generica partecipazione alle attività dell’advisor o una collaborazione priva di autonomia.
Ai fini della domanda di iscrizione sarà quindi necessario documentare in modo chiaro il contenuto dell’incarico, il lavoro concretamente svolto e l’impiego del piano nella procedura. La provenienza del compenso dall’advisor legale non assume, invece, carattere decisivo, qualora risulti provata l’autonomia professionale del commercialista.
L’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019 richiede ai commercialisti e agli avvocati, oltre all’anzianità di iscrizione all’Albo e alla specifica formazione, di documentare precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.
Il Pronto Ordini richiama, sul punto, l’Informativa CNDCEC n. 86/2026 e l’Allegato 4 al decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, che ha aggiornato il precedente decreto del 21 marzo 2023 alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 136/2024.
Tra le attività valutabili rientrano gli incarichi di attestatore, commissario giudiziale e commissario straordinario, nonché le consulenze finalizzate alla composizione negoziata, alla predisposizione di piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzioni di moratoria, piani di ristrutturazione soggetti a omologazione e proposte di concordato preventivo o fallimentare in continuità o misti.
In questo quadro, il CNDCEC riconosce rilevanza anche al lavoro svolto su incarico dell’advisor legale. La valutazione non dipende, infatti, dal soggetto che ha formalmente affidato la prestazione, ma dalla possibilità di dimostrare che il commercialista ha assunto un incarico professionale autonomo e ha fornito un contributo effettivo e direttamente riferibile alla predisposizione del piano.