15 dicembre 2018

Avvio del processo tributario telematico irto di insidie

A cura di Giuseppe Avanzato

Dal 15 luglio 2017 il PTT è divenuto attivo su tutto il territorio nazionale, sebbene in via facoltativa, rispetto alle modalità tradizionali di istaurazione dei contenziosi. Invece, a partire dal 1° luglio 2019, per effetto del Decreto Fiscale collegato alla Manovra Finanziaria 2019, ai fini dell’istaurazione e l’espletamento dei processi tributari le parti dovranno necessariamente utilizzare le sole modalità telematiche disciplinate dal Mef nel Decreto n. 163/2013 e nei successivi decreti di attuazione.

La norma precisa che l’obbligo scatterà per tutti i giudizi istaurati in primo e secondo grado per i quali il ricorso o l’appello siano stati notificati dal 1° luglio 2019.

Man mano che il processo tributario telematico prende piede sempre più numerose sono le pronunce della giurisprudenza tributaria afferenti le nuove modalità di notificazione degli atti processuali.

Sul punto, di particolare interesse, data la singolarità della pronuncia, appare la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta n. 1050/02/2018.

La fattispecie posta all’attenzione dei Giudici nisseni aveva ad oggetto l’impugnazione promossa da un contribuente avverso una cartella di pagamento e i ruoli in essa sottesi con riferimento all’anno d’imposta 2013.

Il ricorrente, in ossequio a quanto disposto dal citato Decreto n. 163/2013, aveva evocato in giudizio l’Agente della Riscossione, nello specifico Riscossione Sicilia Spa concessionario della Riscossione per la provincia di Caltanissetta, notificando il ricorso mediante spedizione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dall’elenco IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Da sottolineare che l’indirizzo PEC al quale notificare i ricorsi all’agente siciliano è unico per tutta la regione Sicilia (direzionegenerale@pec.riscossionesicilia.it), così come previsto per le notifiche da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per il resto d’Italia (protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it).

L’Agente della Riscossione non si costituiva in giudizio.

La commissione tributaria adita, tuttavia, constatata la contumacia della parte processuale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente in quanto, a suo dire, la “parte ricorrente ha presentato ricorso alla Direzione Generale Riscossione Sicilia e non all’Ufficio che ha emesso la cartella di pagamento, ossia la soc. Riscossione Sicilia — Concessionario Caltanissetta peraltro perfettamente indicata nella cartella di pagamento di impugnata ove viene messo in evidenza l’Ente impositore che ha emesso il provvedimento e i riferimenti utili a chiedere eventuali informazioni e/o promuovere eventuali contestazioni.

In altri termini, a parere dei Giudici nisseni, la notifica del ricorso non era avvenuta correttamente in quanto posta in essere nei confronti della Direzione Generale di Riscossione Sicilia e non dell’Ufficio provinciale che aveva emesso la cartella di pagamento ossia la Riscossione Sicilia - Concessionario di Caltanissetta.

Il contribuente avrebbe dovuto risalire al corretto indirizzo di notifica dalla lettura della cartella di pagamento notificando l’atto in ossequio alle informazioni rinvenibili nella stessa, per cui, operando diversamente “Ne consegue che il ricorrente ha proposto ricorso a soggetto senza legittimazione a comparire in udienza perché il soggetto legittimato era la Riscossione Sicilia Concessionario di Caltanissetta che ha emesso la cartella di pagamento e non è più nei termini per proporre ricorso al soggetto legittimato”.

Tuttavia, la pronuncia testé passata in rassegna non appare condivisibile in quanto in palese contrasto con quanto previsto dalle disposizioni normative in materia.

Nel processo tributario la notifica degli atti processuali a mezzo PEC è disciplinata dall’articolo 16-bis del D.Lgs. 546/1992, introdotto dal D.Lgs. 156/2015, che (nel testo in vigore sino al 23 ottobre 2018) prevedeva espressamente che: “le notificazioni tra le parti e i depositi presso le competenti Commissioni Tributarie possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013 n. 163 e dei successivi decreti di attuazione”.

Ora, per quel che concerne l’individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, degli agenti e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, in base a quanto disposto dall’art. 7 del DM 163/2013, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.indicepa.gov.it) e nell’INI-PEC (www.inipec.gov.it).

Per cui ai fini della notificazione di un atto processuale il contribuente dovrà opportunamente rinvenire il corretto indirizzo pec presso i due registri pubblici citati.

Ebbene, nel caso posto all’attenzione dei Giudici nisseni, il contribuente, in perfetta sintonia con quanto disposto dalle norme testé passate in rassegna, ha notificato il ricorso proposto all’indirizzo dell’Agente della Riscossione rinvenuto presso il registro IPA per cui ha correttamente evocato in giudizio la sua controparte processuale, a nulla rilevando a tal fine (differentemente da quanto ritenuto dai Giudici) le indicazioni rinvenibili nella cartella di pagamento.

In conseguenza di quanto precede alcuna inammissibilità poteva legittimamente essere pronunciata nel caso di specie dai Giudici aditi.

Orbene, anche se è chiaro che le novità normative e i tecnicismi che inevitabilmente connotano il PTT non rendono particolarmente agevole la materia, tuttavia, proprio in conseguenza di ciò, non si può che auspicare la massima attenzione da parte dei Giudici chiamati ad applicare le disposizioni sul punto allo scopo di addivenire ad una corretta applicazione delle stesse.
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