24 ottobre 2018

I “grandi” esclusi dalla “pace fiscale”: apertura in sede di conversione?

A cura di Nicola Forte

Il decreto legge fiscale n. 119 collegato alla Manovra economica 2019, approvato nella versione definitiva dal Governo riunito nella seduta di sabato scorso, è stato pubblicato ieri, 23 ottobre in Gazzetta ufficiale (Serie Generale n.247 del 23-10-2018). Sono stati di fatto superati i contrasti tra le forze politiche della maggioranza sulla “pace fiscale.”

Sono state annunciate ulteriori misure che saranno inserite nel corso dell’iter di approvazione del decreto in Parlamento. E’ auspicabile, però, che il decreto venga ancora “corretto” con l’inserimento di altre disposizioni finalizzate ad evitare evidenti sperequazioni che potrebbero derivare in ragione del diverso domicilio fiscale del contribuente.

Ad esempio, l’articolo 3 del decreto disciplina la c.d. rottamazione – ter. I debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Al fine di beneficiare della predetta definizione è necessario che l’affidamento del carico all’agente della riscossione sia avvenuto all’interno del predetto arco temporale. Conseguentemente, se il contribuente ha presentato regolarmente la dichiarazione, ha dichiarato di dover pagare, ma in mancanza di disponibilità economiche non ha pagato, non potrà beneficiare, fino a questo momento, della misura. Si tratta di un’evidente sperequazione rispetto anche a chi non ha dichiarato nulla al Fisco, è stato controllato ed è emerso il debito fiscale.

Pertanto, se un contribuente è residente a Milano e gli uffici sono stati più celeri nell’affidare la riscossione all’Agente, rispetto a Roma, dove l’attività potrebbe ad esempio essere più rallentata, le due situazioni saranno trattate in maniera diversa. Il primo contribuente, con domicilio fiscale a Milano, essendo a suo carico un importo iscritto a ruolo potrà fruire della definizione. Invece il contribuente residente a Roma, che pure non ha versato le imposte, ma non ha alcuna somma iscritta a ruolo a suo carico, non potrà fruire della definizione. In buona sostanza la possibilità di beneficiare della “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione” sarà condizionata dalla celerità degli uffici nell’affidare al concessionario la riscossione delle somme non versate. Più l’ufficio è stato veloce e più probabilità il contribuente avrà di beneficiare della definizione. Invece se l’ufficio è stato molto lento il contribuente che non ha – ancora – alcuna somma iscritta a ruolo risulterà penalizzato.

Deve poi osservarsi come il decreto collegato contenga diverse forme di definizione o “pace fiscale”. Non solo la c.d. rottamazione – ter, ma possono cancellare sanzioni ed interessi anche i contribuenti controllati dal Fisco che hanno subito un avviso di accertamento o, più in generale, una verifica. È dunque possibile definire gli avvisi di accertamento e le violazioni risultanti dai processi verbali di constatazione.
I grandi esclusi dalla sanatoria sono, invece, i contribuenti più corretti che hanno dichiarato correttamente al Fisco tutti i propri redditi con l’indicazione delle imposte da versare, ma poi non versate per carenza di liquidità. Il Fisco è in grado di constatare senza alcuno sforzo che i predetti contribuenti hanno dichiarato di dover versare, ma che poi non hanno pagato in quanto non in possesso delle somme necessarie. Tuttavia, in questi casi, se non si avrà la fortuna di aver ricevuto nel frattempo la relativa cartella di pagamento, saranno comunque dovute le sanzioni per l’omesso versamento pari al 30 per cento del debito tributario.

È paradossale che il decreto non abbia previsto la possibilità di cancellare in questi casi sanzioni ed interessi trattandosi, appunto, di contribuenti che hanno denunciato al Fisco ogni tipologia di reddito ed anche di dover pagare. Tuttavia, il sottosegretario Bitonci ha annunciato che il decreto potrebbe essere corretto proprio in questo senso nel corso dell’iter di approvazione parlamentare, anche se l’apertura sembra essere parziale.

Questi contribuenti, se intendono regolarizzare la propria posizione, dovranno versare spontaneamente le relative sanzioni, anche se ridotte, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso. È dunque auspicabile che in sede di conversione il legislatore si renda conto del macroscopico errore commesso. Dovrebbe poi essere prevista la possibilità, come per coloro che hanno somme iscritte a ruolo, il pagamento in forma rateale. Il legislatore dovrebbe poi prevede la medesima misura anche nei confronti dei contribuenti che hanno ricevuto un “preavviso di irregolarità” con la richiesta della sanzione nella misura ridotta del 10%. La cancellazione delle sanzioni potrebbe ad esempio essere estesa ai contribuenti che hanno già rateizzato le somme richieste con un preavviso di irregolarità. La cancellazione delle penalità riguarderebbe, logicamente le rate residue. Diversamente saranno i contribuenti più onesti ad essere danneggiati. Dopo aver denunciato tutto il dovuto al Fisco dovranno comunque versare le relative sanzioni per non aver pagato a causa della crisi economica.

Il sottosegretario Bitonci ha annunciato, come detto, la volontà politica di estendere la “pace fiscale” ai contribuenti che sono stati destinatari di avvisi bonari e controlli automatizzati (artt. 36 – bis e 36 – ter). La novità è sicuramente interessante, ma in realtà la possibilità di azzerare sanzioni ed interessi dovrebbe essere estesa anche ai contribuenti che non hanno subito alcun controllo ed intendono regolarizzare la propria posizione rateizzando il debito. Si tratterebbe di una sorta di “ravvedimento operoso rinforzato”, ma che consentirebbe allo Stato comunque di incassare le imposte senza alcun “stralcio” perlomeno per i contribuenti che hanno incontrato difficoltà economiche, ma che hanno comunque delle entrate.

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