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L’Agenzia delle entrate con la Circolare 8/E è tornata sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019 soffermandosi anche sull’ Imposta sostitutiva applicabile per opzione ai pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. 
L’imposta sostitutiva è applicabile ai redditi di fonte estera di qualsiasi categoria; l’eventuale revoca preclude una nuova opzione. 
La Manovra 2019
L’art. 24-ter del T.U.I.R. introdotto dalla Manovra 2019, al comma 1 prevede che “fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione”. 
I redditi di pensione cui la norma in commento fa riferimento sono quelli individuati dall’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, ossia le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. 
Il concetto di residenza
L’individuazione del concetto di residenza ai fini della normativa è rimandata all’art.2 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi; si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 
I soggetti interessati 
L’opzione in esame è esercitabile dalle persone fisiche che: 
La revoca dell’opzione
La disciplina della revoca dell’opzione nonché dell’eventuale decadenza è demandata al comma 7 dell’art.24-ter; in particolare: 
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