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La detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stata introdotta dalla Legge n° 296/2006 che ne ha definito l’ambito di applicazione, gli interventi agevolabili, la percentuale di detrazione spettante nonché le modalità di fruizione della detrazione.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.
Con il provvedimento n° 100372 del 19 aprile 2019 e con la Circolare n° 13/E del 31 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precise indicazioni riguardo la cessione del credito sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 n° 205/2017. Nello specifico la predetta Legge ha esteso la possibilità di cessione del credito, per le detrazioni disciplinate dall’articolo 14 del D.L. n° 63/2013, anche alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.
Nel caso prospettato nell’interpello n° 415/2019 dell’Agenzia delle Entrate la società istante sosterrà delle spese per riqualificazione energetica e imputerà per trasparenza la relativa detrazione pro quota ai tre soci. Tali soci, avendo una capienza IRPEF limitata, vorrebbero effettuare la cessione del credito alla società partecipata.
Cessione del credito
L’art. 16, comma 1-septies del DL n° 63/2013 prevede la facoltà per i soggetti beneficiari di "optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari". Riguardo ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, nelle circolari n° 11/2018 e n° 17/2018, è stato chiarito che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti “diversi dai fornitori”, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
La detrazione potrà essere, dunque, ceduta:
Nella fattispecie illustrata nell’interpello, l’Agenzia ritiene che i soci ai quali la società istante ha imputato per trasparenza la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di cui al citato articolo 14 del DL n° 63/2013, non possano cedere alla società il credito corrispondente alla suddetta detrazione in quanto tale facoltà non è disciplinata dalla previsione normativa in argomento.
Nel caso in cui venisse consentita tale possibilità di retrocedere il credito all'originario titolare della detrazione si realizzerebbe l'effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d'imposta, facoltà non prevista dalla norma.