Il contribuente che si oppone all’intimazione di pagamento vince la causa contro l’Ente impositore se questo non dimostra la regolare notifica della prodromica cartella esattoriale effettuata con il procedimento per gli irreperibili. In particolare, anche prima della
sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012, per il soggetto temporaneamente assente vale la sequenza di cui all’art. 140 c.p.c., che comprende l’affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario.
È quanto emerge dalla lettura dell’
ordinanza n. 20683/2022 della Corte di Cassazione (Sez. L), depositata il 28 giugno.
Il caso - Il giudizio nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento per contributi I.N.P.S. nel cui ambito il contribuente ha fatto valere l’invalidità del procedimento notificatorio della prodromica cartella esattoriale.
Infatti, l’adito Tribunale di Taranto, condividendo i rilievi formulati dall’opponente,
ha giudicato non ritualmente eseguiti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., norma che disciplina le modalità di notificazione in caso di c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario.
A questo punto l’Agente della riscossione si è rivolto alla Corte di legittimità, davanti alla quale ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, comma 3, del D.P.R. n. 602/73 e 60 del D.P.R. n. 600/73, sul rilievo che, nel caso di specie, la notifica a destinatario temporaneamente assente,
effettuata prima della sentenza della Consulta n. 258/2012, era stata compiuta nel rispetto degli adempimenti previsti, “ratione temporis”, dalle norme sopra indicate, che non richiedevano l’affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario.
Ebbene, la censura non ha avuto l’effetto voluto.
Gli Ermellini hanno avallato la decisione del Tribunale, perché giuridicamente corretta.
I rilievi della S.C. - La Sezione Lavoro del “Palazzaccio”, nell’ordinanza in esame, ricorda che, per effetto della citata pronuncia della Corte Costituzionale, la notificazione della cartella esattoriale, nelle ipotesi di
destinatario «relativamente» irreperibile, come nella specie, deve seguire il procedimento tracciato dall'art. 140 c.p.c. Tale norma prevede, nell'ordine,
«il deposito dell'atto presso il Comune nel quale la notifica deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito di copia sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario, la comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto da notificare, il ricevimento della lettera raccomandata informativa o l'avvenuta decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata».
I Massimi giudici aggiungono che, nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da tale norma sono “sub iudice”, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, con la conseguenza che, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata
avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto (v. Cass. n. 33610/2019).
Nella vicenda in esame, dunque, non rileva che la notificazione sia avvenuta prima della pronuncia della Corte costituzionale n. 258 del 2012.
Sicché gli Ermellini hanno disposto il rigetto del ricorso dell’Ufficio, per invalidità del procedimento notificatorio della cartella, non essendo stata effettuata l'affissione alla porta del destinatario.
Inoltre non rileva l’avviso di ricevimento prodotto, che – come osservato dal Giudice di merito – non reca alcuna sottoscrizione, timbro o indicazione di sorta da cui evincersi che lo stesso sia stato ritualmente posto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Infatti, ai fini della sanatoria per raggiungimento dello scopo, è necessario che l’interessato
«fornisca la prova che la raccomandata informativa sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova può dirsi fornita solo con la produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata, sia esso munito dell'annotazione, da parte dell'agente postale, circa l'assenza di persone atte a ricevere la raccomandata medesima. L’avviso di ricevimento è, infatti, parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., consentendo esso la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario» (v. Cass. n. 31089/2021).
Tale prova, nel caso in esame, è mancata.
Condanna alle spese - In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Corte di legittimità ha confermato la statuizione pro-contribuente di cui alla sentenza impugnata e, conseguentemente, le spese del giudizio sono state poste a carico della soccombente Equitalia.