In materia di tributo speciale per i rifiuti, c.d. ecotassa, il proprietario del terreno risponde in proprio per “culpa in vigilando”, sia nelle ipotesi di discarica abusiva, sia di deposito incontrollato, e resta esente da responsabilità ove presenti denuncia ai competenti organi della Regione, prima della constatazione delle violazioni di legge, effettuata dai funzionari provinciali ai sensi dell'art. 3, comma 33, della L. n. 549 del 1995.
Ad affermare questo principio è
l’ordinanza n. 5581/2023 della Corte di cassazione, pubblicata il 23 febbraio.
Il caso - Il giudizio nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento riguardante il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi oltre sanzioni, che è stato confermato dal Giudice di primo grado con sentenza, a sua volta, confermata dal Giudice d’appello.
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha, infatti, ritenuto che la responsabilità solidale del proprietario per il tributo speciale e le sanzioni previste dall'art. 3, comma 32, della L. n. 549 del 1995, si configura, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, sia per l’ipotesi di discarica, sia per l’ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti.
La C.T.R., inoltre, ha escluso di poter applicare l’esimente dell'avvenuta presentazione della denuncia prima della constatazione delle violazioni di legge, in quanto il deposito in questione esisteva ancora prima di quando l’appellante era divenuta proprietaria del terreno, ma la denuncia fu presentata solo dopo il sopralluogo all’origine della contestazione, eseguito dalla Polizia Municipale.
Ebbene, la Corte di legittimità ha annullato la decisione dei giudici territoriali.
Ai sensi dell'art. 3, comma 32, L. n. 549 del 1995:
-
«Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. […]».
La disposizione sopra richiamata anticipa in qualche modo l'art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 22 del 1997, poi sostituito dall'art. 192 del D.lgs. n. 152 del 2006, che prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento e al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa.
Come è stato da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «
le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi» (Cass. n. 4472/2009 e Cass. n. 23441/2016).
La Suprema Corte ha quindi ritenuto inconferente ogni discorso difensivo in ordine alla differenza tra "esercizio di discarica abusiva" e "attività di abbandono di rifiuti". «La portata della ragione ispiratrice della disposizione» – chiosano gli Ermellini - «
induce, infatti, a ritenere sussistente la responsabilità per culpa in vigilando del proprietario per tutte le ipotesi di abbandono di rifiuti, sia sotto forma di discarica, sia sotto forma di deposito incontrollato. Una diversa interpretazione, legata al mero dato letterale della mancata ripetizione dell'ipotesi del "deposito incontrollato" nella seconda parte del citato comma 32, porterebbe ad una significativa vanificazione dei principi ispiratori della norma sopra richiamati. L'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 32, l. n. 549 del 1995 deve essere, infatti, effettuata avendo riguardo al precetto complessivo contenuto nell'intero comma, alla luce della ratio legis sopra ricordata, rispetto alla quale una formalistica interpretazione letterale deve necessariamente cedere il passo».
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata ha correttamente individuato la responsabilità della ricorrente in qualità di proprietaria del terreno,
in quanto inadempiente ai propri obblighi di vigilanza dell'area.
Tuttavia, gli Ermellini hanno accolto il ricorso, in quanto la ricorrente ha giustamente sostenuto che il termine di decadenza per la presentazione della denuncia – ai fini dell'esimente prevista dall'art. 3, comma 32 ultima periodo, della l. n. 549 del 1995 – coincide con la notifica di un atto formale di contestazione da parte degli organi competenti, mentre nella specie la C.T.R. ha preso come riferimento il sopralluogo della Polizia Municipale.
Nel caso in esame – rilevano i Massimi giudici - «
la constatazione della violazione da parte dei funzionari provinciali addetti ai controlli è stata notificata unitamente alla contestazione della stessa, in data successiva (20 ottobre 2009) a quella (24 settembre) di presentazione della denuncia da parte della ricorrente. Pertanto la denuncia con la documentazione del ripristino dello stato dei luoghi è tempestiva e, quindi, il motivo va accolto».
Il Supremo Collegio, in conclusione, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso introduttivo.