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Con l'approvazione della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), il legislatore ha ridisegnato in modo significativo l'architettura dei vincoli di finanza pubblica applicabili al comparto degli enti locali. Non si tratta di un semplice aggiornamento parametrico, ma di un vero e proprio cambio di paradigma nella misurazione degli equilibri finanziari.
Il cuore della riforma risiede nella sostituzione del Saldo W1 con il Saldo W2 quale parametro obbligatorio di equilibrio da verificare in sede di rendiconto. Se fino al 31 dicembre 2024 era sufficiente che la differenza tra accertamenti e impegni di competenza risultasse non negativa, dal 1° gennaio 2025 il requisito diventa più stringente: l'ente locale deve conseguire a consuntivo un saldo W2 (equilibrio di bilancio) non negativo, includendo sottraendole le risorse accantonate e le entrate vincolate rimaste inutilizzate.
La novità incide in modo trasversale sull'operatività di revisori dei conti, ragionieri comunali e amministratori locali: impone una lettura integrata dei prospetti contabili e richiede un monitoraggio costante degli accantonamenti e delle entrate vincolate non impegnate nel corso dell’anno.
A questa innovazione si affianca l'istituzione del nuovo Fondo Obiettivi di Finanza Pubblica, un accantonamento obbligatorio nel bilancio di previsione che gli enti hanno dovuto costituire a partire dal triennio 2025-2027, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di tesoreria, personale e controlli sui pagamenti.
| Le novità in sintesi |
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Il presente articolo analizza nel dettaglio il passaggio dal Saldo W1 al Saldo W2, illustrandone le implicazioni contabili e finanziarie attraverso il supporto di tabelle riepilogative e casipratici immediatamente spendibili nell'attività quotidiana di revisione.
Il sistema di equilibri finanziari degli enti locali trova il proprio fondamento nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che all'art. 1, comma 821 aveva introdotto l'obbligo per tutti gli enti del comparto di conseguire a Rendiconto un risultato di competenza (Saldo W1) non negativo. In termini operativi, ciò significava che la differenza tra accertamenti e impegni di competenza dell'esercizio – al netto dell'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione applicato – doveva risultare pari a zero o positiva.
E’ quindi un saldo questo che guarda, a Rendiconto, all’andamento della gestione di competenza, vale a dire: accertamenti di entrate e impegni di spesa, questo saldo, ancorché valutato a Rendiconto è impatto dalle gestioni precedenti (residui).
La Legge n. 207/2024 interviene con una modifica chirurgica ma di portata sostanziale, riscrivendo il citato comma 821 e stabilendo che, a decorrere dal 2025, non è più sufficiente un Saldo W1 non negativo: gli enti locali devono dimostrare di avere un Saldo W2 (Equilibrio di bilancio) non negativo. Il passaggio è tutt'altro che formale e comporta implicazioni rilevanti sul piano contabile, finanziario e di programmazione.
| Riferimenti normativi chiave |
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Art. 1, comma 821, L. 145/2018 → obbligo originario di Saldo W1 non negativo per gli enti locali a Rendiconto Art. 1, comma 785, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) → modifica del comma 821: dal 2025 si richiede Saldo W2 non negativo a Rendiconto Art. 162, comma 6, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) → equilibri di bilancio in fase previsionale e variazioni di bilancio |
Comprendere, a Rendiconto, la differenza tra i due saldi è essenziale per l'attività di revisione. Il Saldo W1 (Risultato di competenza) misurava esclusivamente la capacità dell'ente di coprire con i propri accertamenti gli impegni di competenza assunti nell'esercizio, tenuto conto dell'avanzo o del disavanzo applicato.
Il Saldo W2 (Equilibrio di bilancio) richiede qualcosa di più: oltre alla copertura degli impegni, l'ente deve dimostrare di avere risorse sufficienti anche per coprire le risorse accantonate nel bilancio di previsione (colonna C dell'Allegato A/1) e le entrate vincolate non impegnate nel corso dell'esercizio (colonna H dell'Allegato A/2).
Tabella 1 – Confronto tra i saldi di equilibrio degli enti locali a Rendiconto
| Elemento | Saldo W1 – Risultato di competenza | Saldo W2 – Equilibrio di bilancio |
| Definizione | Accertamenti – Impegni (± avanzo/disavanzo applicato) ±FPV | W1 – accantonamenti stanziati nel bil. di previs. – entrate vincolate non impegnate |
| Obiettivo | Copertura degli impegni di spesa dell'esercizio | Copertura impegni + accantonamenti + vincoli |
| Rigidità | Meno stringente | Più stringente (peggiorativo per l'ente) |
| Vigenza | Fino al 31.12.2024 (L. 145/2018) | Dal 01.01.2025 (L. 207/2024) |
| Regime pre-2025 | Obbligatorio | Tendenziale (obbligo di «tendere») |
| Regime dal 2025 | Superato | Obbligatorio (≥ 0) |
| Fonte dati | Quadro generale riassuntivo del rendiconto | Verifica equilibri + Allegati A/1 (col. C) e A/2 (col. H) |
| Sanzioni | Nessuna al singolo ente se il comparto è in equilibrio | Idem – Monitoraggio RGS tramite BDAP |
L'obbligo di rispettare gli equilibri ai sensi dell'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) resta pienamente vigente in sede di redazione del bilancio di previsione e in occasione di ogni variazione in corso d'anno. Il prospetto «Equilibri di Bilancio», allegato obbligatorio al bilancio di previsione, deve attestare il rispetto di due fondamentali condizioni.
L'equilibrio di parte corrente impone che le entrate correnti dei Titoli 1, 2 e 3 (IMU, addizionale IRPEF, TARI, sanzioni CdS, servizi a domanda individuale, ecc.) coprano le spese correnti (Titolo 1) e la quota capitale di rimborso mutui (Titolo 4 della spesa).
L'equilibrio di parte capitale richiede che le entrate dei Titoli 4, 5 e 6 (oneri di urbanizzazione, alienazioni, accensione prestiti, ecc.) coprano le spese del Titolo 2 (investimenti), al netto degli scambi tra parte corrente e capitale consentiti da specifiche disposizioni di legge.
Inoltre, nel nuovo prospetto degli equilibri, il saldo delle partite finanziarie, se positivo finanzia la spesa in conto capitale, se negativo deve essere finanziato con la parte corrente.
Attenzione – Scambi tra parte corrente e capitale
Entrate capitale → spesa corrente: 10% proventi da alienazioni immobiliari per estinzione anticipata prestiti; quota oneri di urbanizzazione (solo spese previste dal TU Edilizia).
Entrate correnti → spesa investimento: porzione delle sanzioni CdS destinabile a investimenti per la sicurezza stradale.
Tali scambi compaiono con segno «+» nella sezione ricevente e «–» nella sezione cedente del prospetto equilibri.
In sede di rendiconto, il passaggio dal W1 al W2 richiede una lettura integrata di più documenti contabili. Il punto di partenza è il Quadro generale riassuntivo, da cui si evince la differenza tra accertamenti e impegni di competenza (Saldo W1). A questa grandezza occorre poi sottrarre:
È matematicamente evidente che il Saldo W2 è strutturalmente inferiore al Saldo W1 per qualsiasi ente che abbia effettuato accantonamenti o ricevuto entrate vincolate non ancora impegnate. Si tratta, dunque, di un parametro più rigoroso che può mettere in seria difficoltà gli enti con margini finanziari ridotti.
Rilevanza per i questionari della Corte dei Conti
La Corte dei Conti, nei questionari annuali sottoposti ai revisori, ha sempre chiesto se l'ente avesse conseguito un Saldo W1 non negativo.
A partire dai questionari relativi al Rendiconto 2025, la domanda viene riformulata richiedendo la verifica del Saldo W2 non negativo, conformemente alla modifica introdotta dalla L. 207/2024, art.1, comma 785.
La tabella seguente sintetizza la composizione algebrica dei tre saldi di riferimento per la verifica degli equilibri di bilancio in sede di Rendiconto degli enti locali.
Tabella 2 – Composizione algebrica dei saldi W1, W2 e W3
| Saldo | Formula di calcolo |
| W1 – Risultato di competenza | Accertamenti – Impegni ± FPV ± Avanzo/Disavanzo applicato |
| W2 – Equilibrio di bilancio | W1 – Accantonamenti (All. A/1, col. C) – Entrate vincolate non impegnate (All. A/2, col. H) |
| W3 – Equilibrio complessivo | W2 ± variazione accantonamenti in sede di rendiconto |
Caso 1: Comune di Alfa – Impatto del passaggio W1 → W2
| Comune di Alfa (12.000 abitanti) |
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Dati del rendiconto 2025: Accertamenti di competenza: € 18.500.000 Impegni di competenza: € 18.325.000 FPV e avanzo/disavanzo applicato: per esemplificare poniamo essere effetto netto 0,00 Accantonamenti(All. A/1, col. C): € 120.000 di cui accantonamenti stanziati nella spesa dell’esercizio per: FCDE € 45.000, fondo contenzioso € 35.000, fondo perdite partecipate € 25.000, Fondo Obiettivi FP € 15.000 Entrate vincolate non impegnate(All. A/2, col. H): € 30.000
Calcolo Saldo W1: 18.500.000 – 18.325.000 = +175.000 € → W1 non negativo ✓ Calcolo Saldo W2: 175.000 – 120.000 – 30.000 = +25.000 € → W2 non negativo ✓ (margine ridotto)
Commento: Il Comune di Alfa supera il test W2, ma il margine scende da € 175.000 a soli € 25.000. Se ad es. gli accantonamenti per FCDE o per il fondo contenzioso fossero stati più consistenti, il saldo W2 sarebbe potuto diventare negativo. I revisori devono monitorare l'adeguatezza degli accantonamenti senza perdere di vista la tenuta del V2. |
Caso 2: Comune di Beta – Saldo W2 negativo
| Comune di Beta (5.000 abitanti) |
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Dati del rendiconto 2025: Accertamenti di competenza: € 6.200.000 Impegni di competenza: € 6.100.000 FPV e avanzo/disavanzo applicato: per esemplificare poniamo essere effetto netto 0,00 Accantonamenti(All. A/1, col. C): € 85.000 Entrate vincolate non impegnate(All. A/2, col. H): € 35.000
Calcolo Saldo W1: 6.200.000 – 6.100.000 = +100.000 € → V1 non negativo ✓ Calcolo Saldo W2: 100.000 – 85.000 – 35.000 = –20.000 € → V2 negativo ✗
Criticità: Ente in equilibrio con il W1 ma in difficoltà con il W2. Il revisore segnalerà la situazione nella propria relazione e nel questionario della Corte dei Conti, l'ente dovrà adottare misure correttive. Le sanzioni al singolo ente non scattano se il comparto complessivamente tiene l'equilibrio. |