20 marzo 2026

Legge di Bilancio 2025 e Finanza Locale

Dal Saldo W1 al Saldo W2: le nuove regole di equilibrio per gli Enti Locali

Autore: Manuela Sodini

Premessa

Con l'approvazione della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), il legislatore ha ridisegnato in modo significativo l'architettura dei vincoli di finanza pubblica applicabili al comparto degli enti locali. Non si tratta di un semplice aggiornamento parametrico, ma di un vero e proprio cambio di paradigma nella misurazione degli equilibri finanziari.

Il cuore della riforma risiede nella sostituzione del Saldo W1 con il Saldo W2 quale parametro obbligatorio di equilibrio da verificare in sede di rendiconto. Se fino al 31 dicembre 2024 era sufficiente che la differenza tra accertamenti e impegni di competenza risultasse non negativa, dal 1° gennaio 2025 il requisito diventa più stringente: l'ente locale deve conseguire a consuntivo un saldo W2 (equilibrio di bilancio) non negativo, includendo sottraendole le risorse accantonate e le entrate vincolate rimaste inutilizzate.

La novità incide in modo trasversale sull'operatività di revisori dei conti, ragionieri comunali e amministratori locali: impone una lettura integrata dei prospetti contabili e richiede un monitoraggio costante degli accantonamenti e delle entrate vincolate non impegnate nel corso dell’anno. 

A questa innovazione si affianca l'istituzione del nuovo Fondo Obiettivi di Finanza Pubblica, un accantonamento obbligatorio nel bilancio di previsione che gli enti hanno dovuto costituire a partire dal triennio 2025-2027, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di tesoreria, personale e controlli sui pagamenti.

Le novità in sintesi
  1. Saldo W2 obbligatorio – Dal 2025, l'equilibrio di bilancio (W2) sostituisce il risultato di competenza (W1) come parametro vincolante a rendiconto.
  2. Fondo Obiettivi di Finanza Pubblica – Nuovo accantonamento obbligatorio nel bilancio di previsione 2025-2027, che concorre a determinare il saldo W2.
  3. Impatto operativo – diventa più complesso a Rendiconto il raggiungimento di un saldo W2 pari o superiore a zero, in quanto dal saldo W1 si devono sottrarre le risorse accantonate e le entrate vincolate non impegnate nel corso della gestione, informazioni queste reperibili negli allegati A1 e A2

Il presente articolo analizza nel dettaglio il passaggio dal Saldo W1 al Saldo W2, illustrandone le implicazioni contabili e finanziarie attraverso il supporto di tabelle riepilogative e casipratici immediatamente spendibili nell'attività quotidiana di revisione. 

Il passaggio dal Saldo W1 al Saldo W2

Il quadro normativo di riferimento

Il sistema di equilibri finanziari degli enti locali trova il proprio fondamento nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che all'art. 1, comma 821 aveva introdotto l'obbligo per tutti gli enti del comparto di conseguire a Rendiconto un risultato di competenza (Saldo W1) non negativo. In termini operativi, ciò significava che la differenza tra accertamenti e impegni di competenza dell'esercizio – al netto dell'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione applicato – doveva risultare pari a zero o positiva.

E’ quindi un saldo questo che guarda, a Rendiconto, all’andamento della gestione di competenza, vale a dire: accertamenti di entrate e impegni di spesa, questo saldo, ancorché valutato a Rendiconto è impatto dalle gestioni precedenti (residui). 

La Legge n. 207/2024 interviene con una modifica chirurgica ma di portata sostanziale, riscrivendo il citato comma 821 e stabilendo che, a decorrere dal 2025, non è più sufficiente un Saldo W1 non negativo: gli enti locali devono dimostrare di avere un Saldo W2 (Equilibrio di bilancio) non negativo. Il passaggio è tutt'altro che formale e comporta implicazioni rilevanti sul piano contabile, finanziario e di programmazione.

Riferimenti normativi chiave

Art. 1, comma 821, L. 145/2018 → obbligo originario di Saldo W1 non negativo per gli enti locali a Rendiconto

Art. 1, comma 785, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) → modifica del comma 821: dal 2025 si richiede Saldo W2 non negativo a Rendiconto

Art. 162, comma 6, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) → equilibri di bilancio in fase previsionale e variazioni di bilancio

Saldo W1 vs Saldo W2: le differenze sostanziali

Comprendere, a Rendiconto, la differenza tra i due saldi è essenziale per l'attività di revisione. Il Saldo W1 (Risultato di competenza) misurava esclusivamente la capacità dell'ente di coprire con i propri accertamenti gli impegni di competenza assunti nell'esercizio, tenuto conto dell'avanzo o del disavanzo applicato.

Il Saldo W2 (Equilibrio di bilancio) richiede qualcosa di più: oltre alla copertura degli impegni, l'ente deve dimostrare di avere risorse sufficienti anche per coprire le risorse accantonate nel bilancio di previsione (colonna C dell'Allegato A/1) e le entrate vincolate non impegnate nel corso dell'esercizio (colonna H dell'Allegato A/2).

Tabella 1 – Confronto tra i saldi di equilibrio degli enti locali a Rendiconto 

ElementoSaldo W1 – Risultato di competenzaSaldo W2 – Equilibrio di bilancio
DefinizioneAccertamenti – Impegni (± avanzo/disavanzo applicato) ±FPVW1 – accantonamenti stanziati nel bil. di previs. – entrate vincolate non impegnate
ObiettivoCopertura degli impegni di spesa dell'esercizioCopertura impegni + accantonamenti + vincoli
RigiditàMeno stringentePiù stringente (peggiorativo per l'ente)
VigenzaFino al 31.12.2024 (L. 145/2018)Dal 01.01.2025 (L. 207/2024)
Regime pre-2025ObbligatorioTendenziale (obbligo di «tendere»)
Regime dal 2025SuperatoObbligatorio (≥ 0)
Fonte datiQuadro generale riassuntivo del rendicontoVerifica equilibri + Allegati A/1 (col. C) e A/2 (col. H)
SanzioniNessuna al singolo ente se il comparto è in equilibrioIdem – Monitoraggio RGS tramite BDAP

Gli equilibri di bilancio: art. 162 del TUEL

L'obbligo di rispettare gli equilibri ai sensi dell'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) resta pienamente vigente in sede di redazione del bilancio di previsione e in occasione di ogni variazione in corso d'anno. Il prospetto «Equilibri di Bilancio», allegato obbligatorio al bilancio di previsione, deve attestare il rispetto di due fondamentali condizioni.

L'equilibrio di parte corrente impone che le entrate correnti dei Titoli 1, 2 e 3 (IMU, addizionale IRPEF, TARI, sanzioni CdS, servizi a domanda individuale, ecc.) coprano le spese correnti (Titolo 1) e la quota capitale di rimborso mutui (Titolo 4 della spesa).

L'equilibrio di parte capitale richiede che le entrate dei Titoli 4, 5 e 6 (oneri di urbanizzazione, alienazioni, accensione prestiti, ecc.) coprano le spese del Titolo 2 (investimenti), al netto degli scambi tra parte corrente e capitale consentiti da specifiche disposizioni di legge.

Inoltre, nel nuovo prospetto degli equilibri, il saldo delle partite finanziarie, se positivo finanzia la spesa in conto capitale, se negativo deve essere finanziato con la parte corrente.

Attenzione – Scambi tra parte corrente e capitale

Entrate capitale → spesa corrente: 10% proventi da alienazioni immobiliari per estinzione anticipata prestiti; quota oneri di urbanizzazione (solo spese previste dal TU Edilizia).

Entrate correnti → spesa investimento: porzione delle sanzioni CdS destinabile a investimenti per la sicurezza stradale.

Tali scambi compaiono con segno «+» nella sezione ricevente e «–» nella sezione cedente del prospetto equilibri.

La lettura del Saldo W2 nel rendiconto

In sede di rendiconto, il passaggio dal W1 al W2 richiede una lettura integrata di più documenti contabili. Il punto di partenza è il Quadro generale riassuntivo, da cui si evince la differenza tra accertamenti e impegni di competenza (Saldo W1). A questa grandezza occorre poi sottrarre:

  • le risorse accantonate stanziate nel bilancio di previsione (gli accantonamenti non sono oggetto di impegno), rilevabili dalla colonna C dell'Allegato A/1 (es. FCDE, fondo contenzioso, fondo perdite partecipate, e dal 2025 il Fondo Obiettivi di Finanza Pubblica);
  • le entrate vincolate non impegnate nell'esercizio, rilevabili dalla colonna H dell'Allegato A/2, che traccia tutte le entrate con vincolo di destinazione.

È matematicamente evidente che il Saldo W2 è strutturalmente inferiore al Saldo W1 per qualsiasi ente che abbia effettuato accantonamenti o ricevuto entrate vincolate non ancora impegnate. Si tratta, dunque, di un parametro più rigoroso che può mettere in seria difficoltà gli enti con margini finanziari ridotti.

Rilevanza per i questionari della Corte dei Conti

La Corte dei Conti, nei questionari annuali sottoposti ai revisori, ha sempre chiesto se l'ente avesse conseguito un Saldo W1 non negativo.

A partire dai questionari relativi al Rendiconto 2025, la domanda viene riformulata richiedendo la verifica del Saldo W2 non negativo, conformemente alla modifica introdotta dalla L. 207/2024, art.1, comma 785.

Formula riepilogativa dei saldi

La tabella seguente sintetizza la composizione algebrica dei tre saldi di riferimento per la verifica degli equilibri di bilancio in sede di Rendiconto degli enti locali.

Tabella 2 – Composizione algebrica dei saldi W1, W2 e W3

Saldo
Formula di calcolo
W1 – Risultato di competenzaAccertamenti – Impegni ± FPV ± Avanzo/Disavanzo applicato
W2 – Equilibrio di bilancioW1 – Accantonamenti (All. A/1, col. C) – Entrate vincolate non impegnate (All. A/2, col. H)
W3 – Equilibrio complessivoW2 ± variazione accantonamenti in sede di rendiconto

Casi pratici

Caso 1: Comune di Alfa – Impatto del passaggio W1 → W2

Comune di Alfa (12.000 abitanti)

Dati del rendiconto 2025:

Accertamenti di competenza: € 18.500.000

Impegni di competenza: € 18.325.000

FPV e avanzo/disavanzo applicato: per esemplificare poniamo essere effetto netto 0,00 

Accantonamenti(All. A/1, col. C): € 120.000

   di cui accantonamenti stanziati nella spesa dell’esercizio per: FCDE € 45.000, fondo contenzioso € 35.000, fondo perdite partecipate € 25.000, Fondo Obiettivi FP € 15.000

Entrate vincolate non impegnate(All. A/2, col. H): € 30.000

 

Calcolo Saldo W1: 18.500.000 – 18.325.000 = +175.000 € → W1 non negativo ✓

Calcolo Saldo W2: 175.000 – 120.000 – 30.000 = +25.000 € → W2 non negativo ✓ (margine ridotto)

 

Commento: Il Comune di Alfa supera il test W2, ma il margine scende da € 175.000 a soli € 25.000. Se ad es. gli accantonamenti per FCDE o per il fondo contenzioso fossero stati più consistenti, il saldo W2 sarebbe potuto diventare negativo. I revisori devono monitorare l'adeguatezza degli accantonamenti senza perdere di vista la tenuta del V2.

Caso 2: Comune di Beta – Saldo W2 negativo

Comune di Beta (5.000 abitanti)

Dati del rendiconto 2025:

Accertamenti di competenza: € 6.200.000

Impegni di competenza: € 6.100.000

FPV e avanzo/disavanzo applicato: per esemplificare poniamo essere effetto netto 0,00 

Accantonamenti(All. A/1, col. C): € 85.000

Entrate vincolate non impegnate(All. A/2, col. H): € 35.000

 

Calcolo Saldo W1: 6.200.000 – 6.100.000 = +100.000 € → V1 non negativo ✓

Calcolo Saldo W2: 100.000 – 85.000 – 35.000 = –20.000 € → V2 negativo ✗

 

Criticità: Ente in equilibrio con il W1 ma in difficoltà con il W2. Il revisore segnalerà la situazione nella propria relazione e nel questionario della Corte dei Conti, l'ente dovrà adottare misure correttive. Le sanzioni al singolo ente non scattano se il comparto complessivamente tiene l'equilibrio.

 

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