2 febbraio 2026

Rottamazione-quinquies e fermo amministrativo auto, come funziona e cosa fare subito

Autore: Redazione Fiscal Focus
Un cliente ha un fermo amministrativo sull’auto per vecchie cartelle: può sbloccarla con la rottamazione-quinquies anche se dentro c’è il bollo auto? 

Quando c'è una rottamazione, la prima aspettativa del contribuente è spesso agganciare tutto ciò che risulta nel cassetto AdER, soprattutto se la posizione ha già prodotto effetti immediati come un fermo amministrativo sulla propria auto, e si rimane a piedi. È però essenziale chiarire che la quinquies, prevista dalla Legge bilancio 2926 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) non opera come una definizione generalista di qualunque carico iscritto a ruolo nel periodo 2000-2023: il perimetro è selettivo e, per come è costruita la norma, impone una verifica preliminare sulla genesi del debito, prima ancora di ragionare sugli effetti (fermo, ipoteche, ecc.).

La disciplina della rottamazione-quinquies, infatti, circoscrive l’agevolazione ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati o formali, cioè quelli richiamati dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e dagli articoli 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972, oltre all’omesso versamento di contributi INPS, con esclusione, in linea generale, di quanto richiesto a seguito di attività di accertamento.

Questo passaggio non è un dettaglio: significa che, anche se un contribuente vede una cartella o un carico in AdER, non è detto che sia automaticamente definibile nella quinquies, perché il presupposto oggettivo richiesto dalla legge è legato alla natura del debito e al suo titolo: come detto, dichiarazione e controlli automatizzati o formali per le imposte erariali, o omesso versamento per INPS. In altre parole, bisogna proprio “leggere” correttamente la posizione: ente creditore, causale, descrizione del carico, codici, anno e soprattutto tipologia del tributo o contributo, per ricondurlo, o escluderlo, rispetto alle categorie ammesse.

Per quanto riguarda il tema bollo auto, il bollo è un tributo di natura regionale e non nasce da una dichiarazione annuale del contribuente, né rientra nei controlli automatizzati o formali propri dei tributi erariali. Ma, ancora prima del ragionamento sistematico, c’è un chiarimento operativo che conviene sempre ricordare: le FAQ e le indicazioni istituzionali hanno esplicitato che la rottamazione-quinquies non include, in termini generali, entrate regionali o locali e, in modo esemplificativo, è stato richiamato proprio il bollo auto, oltre a tributi comunali come la TARI. Quindi, se il fermo è stato iscritto per ruoli relativi al bollo, non è possibile sbloccare quel debito tramite adesione alla quinquies, perché il carico non rientra nel perimetro normativo.

Un contribuente ha due posizioni nel cassetto della riscossione. La prima è una cartella per IRPEF 2019 da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, la seconda è un carico per bollo auto 2021. In questo caso, la strategia corretta non è rottamare tutto, ma una gestione biforcata: la rottamazione-quinquies può applicarsi alla posizione IRPEF (se ricorrono requisiti e finestre di adesione previste), mentre il bollo resta fuori e va trattato con strumenti ordinari o con eventuali misure regionali o dell'ente impositore, quando esistenti. 

Se la rottamazione-quinquies non è percorribile per il bollo, la domanda diventa quindi: come si gestisce il fermo e come si rende nuovamente utilizzabile l’auto? Nella prassi, lo strumento più immediato è la rateazione ordinaria del debito.

La rateazione può consentire la sospensione del fermo, quindi la ripresa della circolazione, ma la cancellazione definitiva al PRA non è automatica e immediata. Le indicazioni operative dell'AdER sono nette: la cancellazione arriva dopo l’integrale pagamento del debito oggetto di dilazione, o comunque dopo l’estinzione totale della partita collegata al fermo, con trasmissione telematica al PRA. Quindi, per intenderci, la rateazione sblocca l’uso del mezzo, cioè la sospensione, ma non cancella nell’immediato il vincolo, perché la cancellazione scatta solo a saldo).

Prendiamo il caso di un bollo non pagato con iscrizione di fermo per 1.200 euro. Il contribuente ottiene un piano di rateazione e versa correttamente la prima rata. In questa fase l’obiettivo pratico è ottenere la sospensione del fermo per tornare a utilizzare il veicolo. Tuttavia, se il cliente intende vendere l’auto o rottamarla subito, va avvisato che la sospensione non equivale alla cancellazione: la rimozione definitiva e l’aggiornamento al PRA intervengono solo con il pagamento dell’ultima rata, cioè a debito estinto.

Un ulteriore scenario che capita spesso riguarda il veicolo strumentale all’attività d’impresa o professionale, ad esempio il furgone di un artigiano o l’auto di un agente che lavora esclusivamente in mobilità. In questi casi, oltre alla gestione del debito (quinquies per i carichi ammissibili e rateazione/pagamento per i carichi esclusi come il bollo), può essere opportuno valutare le specifiche istanze previste nei canali istituzionali per impedire o rimuovere la procedura di iscrizione del fermo quando il veicolo sia effettivamente strumentale, predisponendo una documentazione coerente: utilizzo nell’attività, cespite, contratti, tracciabilità delle trasferte, ecc.. Anche qui il punto non è trovare una scorciatoia, ma dimostrare e sostenere con elementi oggettivi.

Alla fine il nodo centrale è sempre la qualificazione del carico: se si tratta di imposte da dichiarazione e controlli automatizzati o formali, o omesso versamento INPS nei limiti previsti, la definizione può essere uno strumento utile. Se invece il fermo discende da bollo auto, la quinquies non è utilizzabile e la gestione deve passare per rateazione o pagamento e, nei casi tipici, per le tutele speciali previste dai canali ufficiali.

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