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Un contribuente che aveva precedentemente aderito al Concordato preventivo biennale per i periodi 2024/2025 e che, al momento dell'adesione, aveva un piano di pagamento attivo tramite la rottamazione-quater, non rispetta una rata e perde così i benefici della definizione agevolata. Poiché il piano di pagamento era essenziale per soddisfare il requisito di regolarità dei debiti per il CPB, il contribuente perde anche lo status di partecipante al concordato. Se nel 2026 decide di aderire alla rottamazione-quinquies, che include lo stesso debito precedentemente oggetto della quater, può essere considerato nuovamente in regola con il CPB del 2024/2025?
La questione focale in questo scenario non riguarda tanto la nuova adesione a un'altra procedura di definizione agevolata, bensì la natura immediata, e in parte irreversibile, dei requisiti di ammissione e mantenimento nel Concordato preventivo biennale. Il CPB richiede specifici livelli di reddito/ISA e un'attendibilità nei confronti dei debiti fiscali e contributivi, regolamentati in maniera rigida.
Per i contribuenti ISA, il decreto legislativo 13 febbraio 2024, n. 13 stabilisce che possono partecipare al CPB coloro che, per il periodo d'imposta precedente a quelli inclusi nella proposta, non presentano debiti relativi a imposte gestite dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi - rilevanti se definitivi -, eccetto quando il debito residuo totale è inferiore a 5mila euro. Inoltre, la normativa specifica che i debiti soggetti a sospensione o piano di pagamento "fino alla decadenza" dei relativi benefici non rientrano nel calcolo del limite.
Questo spiega perché, nella pratica, un piano di pagamento attivo, e soprattutto una definizione agevolata come la rottamazione-quater, se rispettata regolarmente, può consentire l'accesso al CPB anche in presenza di debiti che, altrimenti, costituirebbero un ostacolo. L'Agenzia delle entrate, richiamando la circolare 18/E del 17 settembre 2024, conferma che il debito non è considerato se c'è un piano di pagamento in corso e regolarmente rispettato, evitando la decadenza.
Il problema sorge quando il piano di pagamento o la definizione agevolata vengono interrotti. Per la rottamazione-quater (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), il comma 244 dell'articolo 1 è chiaro: se una rata non viene pagata, o il pagamento è insufficiente o ritardato per più di 5 giorni oltre il termine previsto, la definizione perde efficacia. Di conseguenza, il debito ritorna ai termini ordinari (capitale, sanzioni e interessi secondo le regole standard) e soprattutto viene meno il paracadute che impediva al debito di costituire un ostacolo per il CPB.
A questo punto si applica la normativa sulla decadenza dal CPB. Secondo l'articolo 22 del decreto legislativo 13/2024, il concordato non è più valido se i requisiti dell'articolo 10, comma 2 non sono più soddisfatti. Pertanto, se la rottamazione-quater era il presupposto per non considerare un debito superiore a 5mila euro, la decadenza dalla rottamazione porta alla perdita del requisito e alla cessazione del CPB.
Veniamo alla domanda principale: l'adesione alla rottamazione-quinquies del 2026 può correggere la situazione e far rientrare il contribuente nel CPB del 2024/2025? La risposta, in linea con l'interpretazione dell'Agenzia, è negativa: la nuova definizione agevolata può migliorare la situazione debitoria, ma non può ripristinare retroattivamente il concordato già decaduto.
La rottamazione-quinquies (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 82 e seguenti) consente di definire in modo agevolato debiti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con un massimo di 54 rate bimestrali. La legge disciplina anche la possibilità di includere debiti legati a definizioni precedenti diventate inefficaci: il comma 99 prevede l'estinzione secondo le nuove regole anche dei debiti non pagati a seguito di precedenti rottamazioni, inclusa la rottamazione-quater e la riammissione ex art. 3-bis del D.L. 202/2024.
Tuttavia, il fatto che sia possibile associare un debito a una nuova definizione agevolata non implica il ripristino automatico di requisiti già persi nel CPB. Questa è la posizione già espressa dall'Agenzia in un caso simile: la Risposta n. 176/2025 ha chiarito che nemmeno la riammissione alla rottamazione-quater, che riattiva la procedura agevolata, può riportare in vita gli effetti del CPB, poiché la riammissione riguarda la riscossione, non il concordato. Di conseguenza, una nuova definizione agevolata - la quinquies qui - non può riattivare un concordato del 2024/2025 già decaduto per legge.
In pratica, l'adesione alla rottamazione-quinquies potrà essere utile per sistemare la situazione debitoria e, eventualmente, per presentarsi senza debiti in caso di future agevolazioni fiscali o nuove edizioni del concordato, se previste. Tuttavia, per quanto riguarda il CPB del 2024/2025 già decaduto, non comporterà un recupero dello status precedente: la decadenza rimane e il contribuente ritorna alla situazione ordinaria, senza poter beneficiare dei termini del concordato per quel periodo.