6 luglio 2023

Collaboratore e Coadiuvante nell’impresa familiare agricola: soggetti e ruoli diversi

Autore: Marta Bregolato
Domanda - Ho visto nella visura camerale della mia ditta individuale che mio fratello è iscritto come coadiuvante. Io pensavo che fosse collaboratore dell’impresa familiare. Qual è la differenza?

Risposta - Innanzitutto, volendo contestualizzare l’ambito del quesito, stiamo parlando di rapporti che nascono nell’ambito di un’ impresa familiare, ovvero di quella particolare fattispecie di ditta individuale, introdotta in occasione della riforma del diritto di famiglia nel 1975 e disciplinata dall’art. 230 bis del Codice Civile, il quale prevede che:

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato”.

Condizione necessaria per essere classificati collaboratori familiari è il nesso di parentela e affinità e quindi potranno essere parte nell’impresa familiare:
  • il coniuge o l’unito civile;
  • i parenti entro il 3^ grado;
  • gli affini entro il 2^ grado;
  • i parenti e gli affini entro il 6^ grado in caso di coadiuvante.
Si precisa che in ogni caso, seppure in presenza di impresa familiare regolarmente costituita ed iscritta anche al Registro delle imprese, l’azienda è pur sempre retta sotto forma di impresa individuale.

Nelle imprese familiari riconducibili al mondo agricolo, vi sono due figure che possono operare:
  • coadiuvanti: ovvero familiare che lavora abitualmente e prevalentemente nell’impresa;
  • collaboratori: ovvero soggetto che può lavorare solo occasionalmente. In quanto tale la sua prestazione, pur essendo assicurata e tutelata ai fini dell’infortunio e della malattia, è occasionale e resa in via gratuita (quindi senza partecipazione agli utili) in ragione della natura morale e affettiva del rapporto con il titolare. Al collaboratore è garantito il mantenimento.
Per il coadiuvante familiare, oggetto del nostro quesito, invece stante la regolarità di svolgimento dell’attività lavorativa ed il contributo fattivo al raggiungimento dello scopo dell’azienda, sono individuati requisiti specifici, ovvero:
  • partecipazione all’impresa con regolarità e costanza;
  • attività lavorativa non occasione o saltuaria, prestata in modo sistematico e ripetitivo (il Ministero del Lavoro, con propria Circolare n. 10478/2013, ha individuato il raggiungimento di tale requisito al superamento delle 90 giornate annue di effettiva prestazione e di 10 giorni di prestazione nell’anno solare).
Con riferimento al coadiuvante vi è l’obbligo di iscrizione Inps (in presenza di presupposti oggettivi e soggettivi riconducibili alla durata della prestazione e alla sua modalità di svolgimento) e Inail.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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