2 febbraio 2024

Credito d'imposta beni strumentali

Basta l'annotazione della norma agevolativa in fattura, non è quindi obbligatoria quella sul documento di trasporto (Ddt)

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Per gli investimenti in beni strumentali (ex L.178/2020) resta fermo l'obbligo di indicare nella fattura la norma agevolativa. Si chiede di sapere se l’obbligo in questione si considera assolto, anche in assenza di tale dicitura riportata nei Ddt, qualora la fattura emessa dal fornitore (sulla quale è sempre annotata la norma agevolativa) richiami in modo univoco il documento di trasporto.

Risposta - La risposta è affermativa. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiarito che per i beni strumentali non occorre necessariamente indicare la norma agevolativa nel Ddt qualora la fattura del fornitore, che già contiene l’espresso riferimento normativo, faccia riferimento “chiaramente ed univocamente” al documento di trasporto. La risposta del dicastero dell’economia al question time 5-01787 del 10/01/2024, ha permesso di superare la rigida interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (risposta al quesito n. 270/E/2022), la quale riteneva necessario riportare la norma di riferimento anche nei documenti di trasporto, insistendo nella possibilità di poter regolarizzare i documenti ex post prima di avviare qualsiasi attività di controllo.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta, infatti, sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Quindi, alla luce del chiarimento accordato dal Ministero dell’Economia, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione di beni agevolati devono contenere la seguente dicitura:
  • “acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.
Sono due le possibilità di poter regolarizzare un documento precedentemente emesso alle autorità competenti:
  • se il documento è in formato cartaceo, il cessionario può riportare la dicitura su ogni fattura con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”.
  • se invece, sono state ricevute fatture elettroniche, l’acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con “scrittura indelebile”, il riferimento normativo o, in alternativa, realizzare un’integrazione informatica che andrà abbinata alla originale, e conservata insieme allo stesso. In questo caso, senza che la fattura si materializzi, il cessionario dovrà predisporre un altro documento, che sarà allegato al file fattura in questione, che conterrà sia i dati necessari per l’integrazione, sia i dati della fattura stessa, che dovranno successivamente essere trasmessi allo SDI. (circolari 13/E/2018 e 14/E/2019).
Per gli acquisti di beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) “4.0” si continuerà a fruire dell'agevolazione nelle modalità previste. Per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali “4.0” (ossia quelli di cui alla Tabella A della legge di Bilancio 2017) le aliquote applicabili nel 2024 sono analoghe a quelle previste per il 2023. Infatti, per il triennio 2023-2025 (ossia dal 1.01.2023 e fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta si articola in 3 diverse misure in funzione dell'investimento ossia:
  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
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