5 ottobre 2023

Gestione con regime ordinario di una società semplice

Determinazione del reddito su base catastale

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda – È corretta la gestione di una società semplice con regime Iva ordinario se la determinazione del reddito avviene su base catastale?

Risposta - Risposta affermativa. Sì, è possibile avere una società semplice che opta per il regime Iva ordinario e determinazione del reddito su base catastale.

Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale in alternativa al regime analitico del reddito d’impresa (articolo 1, comma 1093, legge n. 296/2006).

Le società agricole che intendono optare per la tassazione catastale devono possedere i requisiti sin dall’inizio del periodo d’imposta e comunicare la propria scelta nella prima dichiarazione (Iva o dei redditi) da presentare. Così, ad esempio, se una società agricola ha adeguato il proprio statuto e svolge in via esclusiva attività agricola a decorrere dal 1° gennaio 2023 deve comunicare l’opzione nella dichiarazione Iva o nella dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del 2024.

Una volta effettuata l’opzione, il contribuente è vincolato all’applicazione del regime almeno per un triennio.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione del reddito nel passaggio dal regime ordinario a quello catastale, le componenti di reddito, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi futuri in base alle disposizioni del Tuir, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito di impresa soltanto se i relativi presupposti si sono verificati prima dell’efficacia dell’opzione.

Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono essere qualificate come società agricole se:
  • l’oggetto sociale prevede l’esercizio “esclusivo” delle attività finalizzate alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (articolo 2135 del codice civile);
  • la ragione sociale (in caso di società di persone) o la denominazione sociale (in caso di società di capitali) contiene l’indicazione “società agricola”.
Il requisito dell’esclusività è soddisfatto quando la previsione contenuta nell’oggetto sociale trova riscontro nell’attività effettivamente svolta. Non viene meno se la società svolge ulteriori attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale (ad esempio, acquistare o prendere in affitto terreni per ampliare l’attività agricola oppure contrarre un finanziamento per acquistare un trattore necessario alla coltivazione del terreno).

Non possono qualificarsi come agricole e, quindi, non possono accedere al regime di tassazione su base catastale, le società che, a prescindere dall’oggetto sociale, esercitano, per esempio, attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, attività di trasporto, bancaria, assicurativa, di sfruttamento di miniere, cave, ecc.
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