29 novembre 2023

Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato

Compatibile con indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL)

Autore: Redazione Fiscal Focus
Domanda - La prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, resa entro i limiti di Legge (45 giornate) determina la sospensione, l’abbattimento o la decadenza dall’indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL)?

Risposta - La risposta è negativa. L’Inps, con la circolare del 7 ottobre 2023, n. 89 precisa che l’eventuale prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato resa entro i limiti di legge (45 giornate) non determina la sospensione, l’abbattimento o la decadenza dall’indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL), essendo i compensi pienamente cumulabili con la stessa. Nel documento i tecnici di prassi ricordano, inoltre, che la contribuzione agricola versata per questo particolare tipo di prestazioni è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

Con la circolare in commento l’Inps ha fornito chiarimenti in merito a compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con il reddito derivante dalle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.

Ricordiamo che, tali prestazioni, introdotte - in via sperimentale - per il biennio 2023-2024 dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 344, Legge 29 dicembre 2022, n. 197) rappresentano una nuova tipologia contrattuale che ha sostituito, in agricoltura, il contratto di prestazione occasionale (i cd. “voucher”) che risulta abrogato per il settore primario (e invece in vigore per gli altri settori produttivi con un ampliamento della possibilità di utilizzo rispetto alla previgente normativa).

Si tratta di una forma ibrida tra lavoro dipendente e occasionale, che può essere utilizzata solo per attività di carattere “stagionale”, per non più di 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Possono essere assunti con questa particolare forma contrattuale solo alcune categorie di soggetti: disoccupati, percettori di NASpI o di DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici; detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Il compenso è invece assoggettato alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (art. 1, c. 45, della legge n. 220/2010).

Da segnalare, invece che l’Istituto di previdenza nulla dice in merito alle modalità di dichiarazione e versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, lasciando aperti i dubbi interpretativi derivanti dalla scarna disposizione legislativa sull’argomento, né fornisce chiarimenti in merito alle categorie dei “pensionati di anzianità” e dei “percettori del reddito di cittadinanza”, necessari alla luce dell’attuale legislazione di riferimento in materia.
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