13 luglio 2023

Street food agricolo esercitabile su tutto il territorio nazionale tutto l’anno

Autore: Cinzia D e Stefanis
Domanda - Lo “street food agricolo” è effettuabile su tutto il territorio nazionale e nel corso di tutto l’anno. Possono essere posti in vendita – anche in modalità “street food” – i “prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici”? Qualora, tuttavia, si utilizzino per la vendita strutture mobili i prodotti devono presentarsi “già pronti per il consumo”?

Risposta - La risposta è affermativa. L’imprenditore agricolo può servirsi di qualsivoglia bene mobile, anche registrato (art. 815 c.c.), purché idoneo dal versante igienico-sanitario alla vendita e alla somministrazione non assistita di prodotti agricoli ed agroalimentari. Le predette strutture mobili devono essere “nella disponibilità dell’impresa agricola” e, pertanto, non è necessario che siano di proprietà dell’impresa stessa essendo sufficiente che siano utilizzate sulla base di un titolo giuridicamente valido ed efficace (ad es. in comodato). L’attività di “street food agricolo” può essere svolta congiuntamente a quella di somministrazione non assistita dei prodotti venduti utilizzando gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo.

Quanto ai prodotti che possono formare oggetto dello “street food” di cui ci occupiamo chiariamo quanto segue:
  • in ossequio alla disposizione generale di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 possono essere posti in vendita – anche in modalità “street food” – “prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici”. Qualora, tuttavia, si utilizzino per la vendita strutture mobili, i prodotti devono presentarsi “già pronti per il consumo”. Accedendo alla interpretazione giurisprudenziale formatasi in materia (cfr. ad es. Cass. sent. n. 303 del 1988 o, in termini simili, Cons. Stato sent. n. 499 del 1998) si deve ritenere che prodotti già pronti per il consumo siano quelli che non necessitino di cottura sul posto per essere edibili ma che, al limite, possano essere meramente riscaldati, anche su richiesta del consumatore, non essendo, quindi, possibile un’attività di manipolazione nel luogo di vendita. In altri termini riscaldare, ad es., in un forno elettrico un prodotto alimentare pronto per il consumo è operazione compatibile con la novella normativa in commento, viceversa non lo è l’attività di manipolazione sul posto di prodotti agricoli e zootecnici tanto più se detta attività si sostanzi in una “cottura” degli stessi;
  • l’attività di “street food agricolo” può essere svolta congiuntamente a quella di somministrazione non assistita dei prodotti venduti utilizzando gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo. Al fine di meglio circoscrivere i confini della predetta somministrazione è opportuno rinviare alla recente risoluzione del Ministero dello sviluppo economico n. 59196 del 9 febbraio 2018, laddove si chiarisce che “non può escludersi l’utilizzo di posate di metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un’attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di «apparecchiare» la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto”.
Ai fini fiscali essa si può considerare una nuova tipologia di vendita diretta e pertanto non si può prescindere dai requisiti fondamentali per essa previsti:
  • possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto;
  • iscrizione nell’apposita sezione della C.C.I.A.A.;
  • prevalenza, nella vendita, dei propri prodotti;
  • limite dei ricavi per i prodotti acquistati da terzi e non di propria produzione: 160.000 euro per le ditte individuali e 4.000.000 di euro per le società. La principale e più interessante novità prevista dalla norma è la possibilità per imprenditori agricoli non già titolari di licenze di agriturismo, di vendere prodotti agricoli, manipolati, trasformati o pronti per il consumo in forma itinerante su aree pubbliche o private oltre a prevedere il consumo sul posto.
È chiaro l’impatto che tale disposizione normativa ha sull’ampliamento dell’attività di somministrazione, permettendo di effettuare una somministrazione non assistita, fino a poco tempo fa negata alle mere aziende agricole. Occorre però fare delle opportune osservazioni al fine di non incappare in illeciti amministrativi o fuoriuscire dal regime fiscale agevolato agricolo.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy