26 marzo 2024

Tariffa igiene ambientale

Tariffe differenziate per le attività agrituristiche e alberghiere

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Si chiede se l’attività agrituristica, in quanto produttiva di rifiuti solidi urbani, soggiace alla tariffa d’igiene ambientale anche se in misura diversa da quella applicata all’impresa alberghiera.

Risposta - La connessione e la complementarietà dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola non vale ad escludere la tassazione della TIA per la prima di tali attività. Ovviamente nei limiti delle relative superfici, ne può giustificare l’applicazione della tariffa agricola (che concerne, in realtà, un rifiuto speciale). L’attività agrituristica, in quanto produttiva di rifiuti solidi urbani, soggiace alla tariffa d’igiene ambientale anche se in misura diversa da quella alberghiera.

Della TIA si è recentemente occupata la Suprema Corte con l’ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4938, confermando che la tariffa applicabile all’attività agrituristica deve essere differenziata rispetto a quella inerente all’esercizio dell’attività alberghiera.

Venendo alla fattispecie, oggetto della sentenza in commento, la controversia era sorta a seguito dell’ingiunzione di pagamento con cui la società concessionaria del servizio di riscossione del Comune aveva chiesto la corresponsione della TIA alla titolare di un’azienda agricola relativamente ad una unità immobiliare dalla medesima posseduta e utilizzata per le attività di agriturismo, affittacamere, residence e strutture extra alberghiere. Il Comune aveva applicato, nello specifico, la tariffa prevista per tale categoria di attività, in senso conforme a quanto stabilito dall’apposita delibera Comunale. La contribuente si era opposta, sostenendo che l’attività agrituristica era esonerata dal pagamento della tariffa d’igiene ambientale in quanto attività agricola per cui doveva ritenersi esonerata dal pagamento della TIA.

Su tutti i territori comunali viene applicata la Tariffa igiene ambientale (Tia) per l'asporto dei rifiuti urbani. E' tenuto al pagamento della tariffa chi occupa, oppure conduce, locali ed aree ubicati nel territorio del Comune di appartenenza a qualsiasi uso destinati.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e si compone di due quote: una fissa ed una variabile.

Per le utenze domestiche la quota fissa viene ripartita per un terzo in funzione del numero dei componenti e per i due terzi in funzione dell’utenza, la quota variabile sarà commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottata con una franchigia espressa in litri calcolata in funzione del numero dei componenti e rapportata ai mesi di occupazione.

Per le utenze non domestiche la quota fissa viene calcolata in base ai mq dei locali sottoposti a tariffa secondo il metodo normalizzato definito dal DPR 158/99 e la quota variabile commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti senza alcuna franchigia.
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