1 settembre 2023

Aliquota IVA applicabile alla lavorazione di frutta

Autore: Marco Baldin
L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa con le risposte ad interpello n. 312/2023 e 313/2023 sulla corretta aliquota IVA da applicare alla cessione di purea di frutta ed alla cessione di succo di frutta. L’occasione appare, quindi, propizia per offrire una panoramica più generale sulla corretta aliquota IVA da applicare quando si affrontano situazioni di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli, soprattutto nel settore ortofrutticolo.

I produttori di frutta, infatti, applicheranno:
  • per la frutta derivante dall’attività di coltivazione, come previsto dal numero 18, Par-te I della Tabella A allegata al D.p.r. 633/1972 (“frutta commestibile, fresca o secca, o temporaneamente conservata”), l’aliquota IVA del 4%;
  • per la frutta manipolata o trasformata, l’aliquota IVA è diversa a seconda che tali lavorazioni vengano svolte:
    • per ottenere marmellate e confetture;
    • per ottenere frutta sciroppata per la sua conservazione;
    • per ottenere succhi di frutta.
Marmellate e confetture - Nel caso di cessione di marmellate e confetture, considerando che i prodotti sono riconducibili alla dicitura prevista dal numero 73, Parte III della Tabella A allegata al Decreto IVA. Per tali prodotti si prevede l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 10%.

Frutta sciroppata - La preparazione per garantire una migliore conservazione alla frutta è un’attività in grado di modificarne l’aliquota IVA. La frutta sciroppata, infatti, può essere ri-condotta all’interno della previsione della Tabella A allegata al D.p.r. 633/1972, Parte III, che ricomprende al numero 74 “frutta altrimenti preparata o conservata, anche con aggiun-ta di zuccheri (v. d. ex 20.06)”. Pertanto, deve essere applicata l’aliquota ridotta del 10%.

Succhi e puree di frutta -Per quanto attiene puree e succhi di frutta la questione appare molto più complessa ed, infatti, è stata oggetto delle recenti risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria citate in premessa.

I prodotti oggetto della richiesta sono:
  • succo ottenuto dalla miscela, non fermentata, di purea di frutta e di succhi di frutta e di ortaggi, senza aggiunta di acqua al di fuori di quella strettamente necessaria alla ricostituzione dei succhi concentrati;
  • succo composto da più frutti con vitamine D e C prodotto solo con puree e succhi ri-cavati dalla spremitura di alcuni frutti, senza impiegare concentrati ricostituiti o su-bire processi di fermentazione.
Con la Risposta n. 312/2023, i tecnici delle Entrate si sono espressi sull’aliquota Iva appli-cabile alle cessioni di un succo ottenuto dalla miscela, non fermentata, di purea di frutta e di succhi di frutta e di ortaggi, senza aggiunta di acqua al di fuori di quella strettamente necessaria alla ricostituzione dei succhi concentrati. Il prodotto si presenta sotto forma di un liquido torbido di colore arancio, con odore tipico delle specie vegetali utilizzate e dal gusto dolce.

Sulla base del parere tecnico rilasciato dall’Agenzia delle Dogane, l’Amministrazione Finan-ziaria ha precisato che il prodotto oggetto dell’istanza di interpello è invece classificabile nella sottovoce doganale “NC 2009 90”, “Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l'acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di al-cole, anche addizionati di zuccheri e di altri dolcificanti”, ossia in una categoria merceologi-ca diversa da quella indicata dal n. 74 della Tabella A, Parte III, allegata al D.p.r. 633/1972.

Di conseguenza, la cessione di tale prodotto non può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10%, dovendo essere assoggettato all’aliquota Iva ordinaria del 22%. Il prodotto, peraltro, non rientra neppure tra i prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.p.r. 633/1972, ossia tra i beni che consentono la detrazione Iva con il meccanismo delle percentuali di compensazione.

Nella Risposta n. 313/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’aliquota Iva applicabile alle cessioni di un succo composto da più frutti con vitamine D e C.

L’Agenzia delle Dogane in questo caso ha precisato che la percentuale di polpa che rende il preparato non limpido e l’aggiunta di vitamine che possono essere considerate semplici additivi, non sono sufficienti a far perdere al prodotto il suo carattere di succo di frutta e, quindi, ad escluderlo dalla categoria merceologica “2009”. Il prodotto deve essere quindi inquadrato nella sottovoce “NC 2009 90, “Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l'acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di al-cole, anche addizionati di zuccheri e di altri dolcificanti”, ossia nell'ambito di una categoria merceologica diversa da quella indicata dal n. 74) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Per cui, come precisato nella risposta precedente, la cessione di tale prodotto non può be-neficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10%, dovendo essere assoggettato all’aliquota Iva or-dinaria del 22%.

Entrambe le risposte sono, quindi, giunte alla conclusione che la cessione di tali prodotti non potrà beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%, dovendo essere assoggettato all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
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