12 settembre 2023

Contributi alle iniziative per la salvaguardia dei prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP

Il decreto del Masaf definisce criteri e modalità di concessione

Autore: Pietro Mosella
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 208 del 06-09-2023) il decreto 11 luglio 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).
Tale decreto, definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell'Ufficio PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, finalizzati a:
  • a) sviluppare azioni di valorizzazione volte ad accrescere e migliorare la divulgazione delle informazioni relative all'origine, alla reputazione, alla qualità e/o alle altre caratteristiche dei prodotti designati da DOP o IGP;
  • b) incentivare lo scambio di conoscenze, in particolare mediante azioni di formazione professionale, condivisione delle migliori pratiche ed acquisizione di competenze, nonché le azioni d’informazione, con riferimento ai prodotti designati da DOP o IGP;
  • c) sostenere progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale.
Beneficiari e requisiti -Sono ammessi a presentare la domanda di contributo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto in commento, i seguenti soggetti:
  • a) Consorzi di tutela;
  • b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
  • c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lett. a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lett. b);
  • d) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purché questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP.
I sopra elencati soggetti, per ciascun anno, possono presentare una sola domanda di contributo per le iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o ad incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni d’informazione dei prodotti designati da DOP o IGP e/o una sola domanda di contributo per le iniziative volte a sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze.

È, altresì, precisato che, i soggetti sopra indicati alle lett. a) e b), possano far parte di una sola associazione temporanea tra quelle previste alle lett. c) o d).

In caso contrario, si considera validamente proposta soltanto la prima domanda di contributo presentata in ordine cronologico.
Le disposizioni previste dai periodi precedenti si applicano, altresì, agli altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP.

Per quanto concerne i requisiti, l’articolo 7 del decreto stabilisce che, i soggetti richiedenti, devono possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, nonché eventuali esperienze acquisite o in corso nei settori di attività di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.
I predetti soggetti richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
  • a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  • b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e non avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  • d) avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal DURC;
  • e) essere in regola con gli adempimenti fiscali;
  • f) non avere contenziosi con la pubblica amministrazione;
  • g) avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla pubblica amministrazione;
  • h) non essere un'impresa in difficoltà;
  • i) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi ed incompatibili con il mercato interno.
Termini e modalità di presentazione delle domande –Le domande di contributo devono pervenire, a pena d’esclusione, all'Ufficio PQAI IV, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 23:59 dell'8 marzo di ciascun anno, all'indirizzo saq4@pec.politicheagricole.gov.it.

Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande di contributo sarà prorogato al primo giorno utile lavorativo.

Ogni domanda di contributo deve contenere, a pena d’esclusione, tutte le dichiarazioni previste, ovvero quelle che attestano il possesso dei requisiti.

Il decreto del Masaf specifica, altresì, che nel caso di associazioni temporanee, alla domanda di partecipazione dev’essere allegato un protocollo d'intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni tra gli associati.
È consentita la presentazione della domanda di contributo da parte di un'associazione temporanea non ancora costituita, purché, in tal caso, il protocollo d'intesa sopra citato, contenga l'impegno a conferire, entro venti giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo (a pena di revoca dello stesso), un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, previamente indicato in sede di presentazione della domanda di contributo e qualificato come mandatario, al quale erogare l'eventuale contributo.

Il ritiro di uno o più soggetti dell'associazione temporanea che rechi pregiudizio allo svolgimento del progetto stesso, comporta, invece, la revoca del contributo.

Il decreto in commento disciplina, altresì, l’iter istruttorio e la determinazione dei soggetti beneficiari del contributo, nonché le relative modalità di erogazione dello stesso.
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