26 settembre 2023

Credito d’imposta per il gasolio agricolo del terzo trimestre 2022

Si avvicina la scadenza del 30 settembre

Autore: Elettra Bandi
Si avvicina il termine ultimo (30 settembre 2023) per poter beneficiare del credito d’imposta per gli acquisti di gasolio agricolo effettuati nel terzo trimestre 2022 (articolo 7 D.L. 115/2022). Infatti, per opera del D.L. 51/2023, la scadenza del credito d’imposta in commento prevista per il 30 giugno 2023 è stata spostata ora al 30 settembre 2023.

Non è stata disposta alcuna proroga per il credito d’imposta per gli acquisto di gasolio agricolo del quarto trimestre 2022, scaduto lo scorso 30 giugno.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate - Con il provvedimento Prot. n. 2023/44905, l’Amministrazione finanziaria ha disposto che i crediti d’imposta per l’acquisto di carburante sostenuti nel terzo e quarto trimestre 2022 (i termini per fruire di quest’ultimo credito d’imposta sono scaduti lo scorso 30 giugno) fossero oggetto di comunicazione da inviare entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. Secondo il provvedimento infatti, il mancato invio di una valida comunicazione determinerebbe l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione.

La “remissione in bonis” -Con la risoluzione n. 27 del 19 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso l’utilizzo dell’istituto della “remissione in bonis” per sanare l’omesso invio della comunicazione e salvare il credito pagando una sanzione di 250 euro. La risoluzione precisa che l'adempimento è di natura formale e “non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti. La sua omissione, infatti, non ne inficia l'esistenza, ma ne inibisce l'utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023”.

Per poter fruire della “remissione in bonis” è necessario, che sussistano i requisiti sostanziali per beneficiare del credito d’imposta, che la violazione non sia stata contestata e che il modello sia inviato prima dell’utilizzo del credito ed entro la scadenza per l’utilizzo. In particolare la risoluzione in commento, ammette l’utilizzo dell’istituto della “remissione in bonis” laddove il contribuente:
  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di scadenza per l’utilizzo del credito;
  • versi la sanzione pari ad euro 250.
Credito d’imposta per gli acquisti di gasolio agricolo del primo trimestre 2023 - La Legge di Bilancio 2023 (Legge n.197 del 29 dicembre 2022) ha riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta anche per il carburante acquistato nel primo trimestre 2023. Tale credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Con riferimento a tale credito d’imposta, la norma annovera tra i soggetti beneficiari anche le imprese esercenti attività agromeccanica. Tale riferimento esplicito alle imprese agromeccaniche (con codice ATECO 1.61) è invece assente nella normativa del credito d’imposta del terzo trimestre 2022 (Art. 7, D. L. 115/2022).

Per beneficiare del credito d’imposta gli acquisti agevolati comprendono:
  • l’acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell’attività di riferimento dell’impresa;
  • l’acquisto di carburante per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali (si noti che quest’ultima disposizione è assente nella normativa del credito d’imposta del terzo trimestre 2022).
Da ultimo segnaliamo che, diversamente da quanto previsto per i crediti del 2022, con riferimento al credito d’imposta per il gasolio agricolo del primo trimestre 2023 il legislatore non ha previsto alcun adempimento comunicativo.
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